Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Immobiliare Fati Sas, did not request a decision on the settlement offer submitted by the lower court, while the respondents, Ampre S.R.L. and its affiliates, argued that the silence constituted a waiver of the right to appeal. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence is deemed a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence regarding a settlement proposal within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19972/2024 R.G. proposto da : IMMOBILIARE FATI SAS DI MATTEI R C, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA TRENTO 86 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUGGIOLI LOREDANA (GGGLDN72E54G687Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMPRE S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTION SPA nonché AMPRE LEASECO 2 S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING SPA elettivamente domiciliati in TORINO VIA GIULIO BIZZOZERO N. 27 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ACCOSSATO LUCIA (CCSLCU47C47G777O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.771/2024 depositata il 13/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrent i AMPRE S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTION SPA nonché AMPRE LEASECO 2 S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti AMPRE S.R.L. - e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTION SPA- e AMPRE LEASECO 2 S.R.L. - e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING SPA-. Roma,