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Decreto — n. 6127/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 6127/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement at the appellate level, which the appellant ignored without requesting a ruling on the offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limits formal renunciation civil procedure code soddisfacimento del credito estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
MANARA, 15, presso lo studio dell’avvocato RIZZO GIOVANNI (RZZGNN66A08H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3019/2023 depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10608/2024 R.G. proposto da : GIORGIANNI CAROLINA, GIORGIANNI SALVATORE, SILENE SRL, PUCCIO CONCETTA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA A. DA GIUSSANO N.23 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIANCARLO (LSCGCR35C15F205F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORLA MARCO (GRLMRC70H28F20RB) -ricorrenti- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA L. MANARA, 15, presso lo studio dell’avvocato RIZZO GIOVANNI (RZZGNN66A08H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3019/2023 depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA. Roma,i