Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement at the appellate level, which the appellant ignored without requesting a ruling on the offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10608/2024 R.G. proposto da : GIORGIANNI CAROLINA, GIORGIANNI SALVATORE, SILENE SRL, PUCCIO CONCETTA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA A. DA GIUSSANO N.23 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIANCARLO (LSCGCR35C15F205F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORLA MARCO (GRLMRC70H28F20RB) -ricorrenti- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA L. MANARA, 15, presso lo studio dell’avvocato RIZZO GIOVANNI (RZZGNN66A08H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3019/2023 depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA. Roma,i