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Decreto — n. 6113/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6113/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6113/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9536/2024 R.G. proposto da : PASQUARELLI CARLO LUIGI, PASQUARELLI CARLA, PASQUARELLI VITTORIA, elettivamente domiciliati in LANCIANO VIA FABIO FILZI, 2, presso lo studio dell’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO (SRRMRC58R07H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SANTILLI CLAUDIA (SNTCLD58C53L725Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.289/2023depositata il 09/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6113/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PASQUARELLI CARLO LUIGI, PASQUARELLI CARLA, PASQUARELLI VITTORIA, elettivamente domiciliati in LANCIANO VIA FABIO FILZI, 2, presso lo studio dell’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO (SRRMRC58R07H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SANTILLI CLAUDIA (SNTCLD58C53L725Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.289/2023depositata il 09/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo legittimazione per agire in via esecutiva recupero di crediti procedura esecutiva azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L., seguono la soccombenza;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9536/2024 R.G. proposto da : PASQUARELLI CARLO LUIGI, PASQUARELLI CARLA, PASQUARELLI VITTORIA, elettivamente domiciliati in LANCIANO VIA FABIO FILZI, 2, presso lo studio dell’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO (SRRMRC58R07H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SANTILLI CLAUDIA (SNTCLD58C53L725Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.289/2023depositata il 09/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L., seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L. Roma,il