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Decreto — n. 6052/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6052/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO SPA and BARBERINI FRANCESCO, challenged a second-instance judgment against the respondent, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., and others. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had elapsed without action, thereby legally terminating the case and awarding costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation statutory time limit extinction of proceedings cassation appeal procedural default condanna al pagamento pecuniario mancato versamento dell'anticipo spese pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1507/2023 depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9049/2024 R.G. proposto da: F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO SPA, elettivamente domiciliata in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell’avvocato SPEZIALE VALERIO (SPZVLR54L24G482W) pec avvvaleriospeziale01@cnfpec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché da BARBERINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PESCARA, VIA FIRENZE 114-VIA SIENA 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGETTI DOMENICO (GRGDNC63C06G482I) pec avvdomenicogiorgetti@cnfpec.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MENNELLA MARCO, elettivamente domiciliato in TERAMO, VIA V.

COMI N. 18, presso lo studio dell’avvocato MONINA SERENA (MNNSRN79S45L103H) pec serena.monina@pecavvocatiteramo.it, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUCCARINI GABRIELLA (ZCCGRL60S69L103X) pec gabriella.zuccarini@pec - avvocatiteramo.it -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., CICHELLA GAETANO, AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1507/2023 depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso