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Decreto — n. 6045/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6045/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings involved a dispute between the Zappavigna and Ambrosio plaintiffs and the defendants Stillisano, Lombardo, and the insurance companies UnipolSai and Generali. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, thereby legally terminating the case and awarding costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for settlement results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit deemed renunciation procedural default costs allocation correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.104/2024depositata il 19/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.104/2024depositata il 19/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10382/2024 R.G. proposto da : ZAPPAVIGNA ANGELA, AMBROSIO NATALINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA APPIA NUOVA, N. 225, presso lo studio dell’avvocato CARACCIOLO SERGIO (CRCSRG75D27D976X) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARACCIOLO GIULIO (CRCGLI47A07E044T) -ricorrenti- contro STILLISANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in GIOIOSA JONICA (RC), CONTRADA MAZZARELLA N. 3/A, presso lo studio dell’avvocato PALERMO GIOVANNA (PLRGNN69D65E044Z) pec giovanna.palermo@avvocatilocri.legalmail.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro LOMBARDO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in GIOIOSA JONICA,CORSO CARLO MARIA 141, presso lo studio dell’avvocato MACRI' FRANCESCO MARIO (MCRFNC58L22E956C) pec francesco.macri@avvocatilocri.legalmail.it, che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., ZITO MARIA FRANCESCA, NOVIT ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.104/2024depositata il 19/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ciascuno , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv. Macrì per Lombardo e avv