Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit authentic copy of judgment within mandatory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal improcedible because the appellants failed to submit the authentic copy of the contested judgment with the notification report within the mandatory time limit. Although the appellants claimed the judgment was notified later than the actual deposit date, the court found no justification for this delay and noted the opposing party remained unrepresented. The court ruled that granting an extension would violate principles of procedural economy and reasonable duration, thus sanctioning the failure to comply with the strict deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: Failure to deposit the authentic copy of the contested judgment with the notification report within the mandatory period prescribed by law renders the appeal improcedible, and no extension of time is permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 05 / 02/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 11111 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11111del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da CARIOLI Ermanno (C.F.:CRL RNN 62T17 L400Q) CARIOLI Fausto (C.F.:CRL FST 69L07 L400Y) rappresentati e difesi da gli avvocat i Paolo Bonomi ( C .
F .: BNM PLA 63E10 A794K) e Paolo Giudici (C.F.: GDC PLA 73H06 A794Z) -ricorrenti- nei confronti di PENELOPE SPV S.r.l.(C.F.: 04934510266) , in persona del legale rappresentante pro tempore TOMASONI Simone (C.F.:TMS SMN 85P24 C800R) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 452/2023, pubblicatain data 15 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ermanno e Fausto Carioli, nel corso di unaprocedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti daPenelope SPV S.r.l., quale cessionaria del credito dell’originario creditore proce- dente Intesa San Paolo S.p.A., hanno proposto opposizione al Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 fine di ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di tra- sferimento emesso dalgiudice dell’esecuzione in favore dell’ag- giudicatario dei beni pignorati,Simone Tomasoni, nonché la de- cadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione, in ragione dell’ille- gittima proroga del termine per il versamento del prezzo di ag- giudicazione da parte del giudice dell’esecuzione stesso.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo. La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei debitori. Ricorronoi Carioli, sulla base di un unico motiv o . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omesso deposi- to, da parte deiricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, nel termine peren- torio previsto dall’art. 369 c.p.c.. Gli stessi ricorrent i dichiara no espressamente – nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in data 15 marzo 2023, sarebbe stata loro notificata in data 20 marzo 2023.
Unitamente al ricorso, notificato in data 19 maggio 2023, hanno però prodotto esclusivamente una copia autentica del provve- dimento impugnato,ma non hanno prodotto la relazione di no- tificazione dello stesso, come prescritto dall’art. 369 c.p.c.. Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 della sentenza: 15 marzo 2023; data di notificazione del ri- corso: 19 maggio 2023); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dallecontroparti, che sonorimaste intimat e .
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez. U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma an- che, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determine- rebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in causa e a detrimento dell’altra parte.
Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trat- tare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indif- ferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per la parte ricorrente e, quindi, costituire sanzione sproporzionata, considerato che la stessa ha avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere agli oneri su di leigravanti, peraltro di più che age- vole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una consolidata e ferma giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione.
Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ri- corso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla neces- sità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame. Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto delmotivo del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma