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Ordinanza — n. 6039/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late third-party opposition to enforcement due to expired six-month appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6039/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the third-party opposition inadmissible because the appeal was filed after the statutory six-month deadline expired. The appellant, claiming ownership through acquisitive prescription, filed the opposition in December 2022, six months after the lower court's May 2022 judgment. The Court ruled that procedural deadlines for enforcement oppositions do not suspend during the Christmas and New Year period, rendering the filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 619 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: In third-party opposition proceedings under Art. 619 c.p.c., the six-month appeal period prescribed by Art. 327 c.p.c. does not suspend during the Christmas and New Year holidays, and a late filing renders the opposition inadmissible.

Parole chiave

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third-party opposition enforcement proceedings statutory appeal deadline Christmas and New Year suspension acquisitive prescription Cassazione ordinanza procedural inadmissibility acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 619 c.p.c.
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott.
Art. 327 c.p.c.
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Law n. 742 of 1969
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
ART. 619 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
619 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 05 / 02/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 29688 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29688del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da ALMIENTO Domenico (C.F.:LMN DNC 42C09 B180E) rappresentato e difeso dall’ avvocat o Vittorio Rina (C.F.:

RNI VTR59A15 H591C ) -ricorrente- nei confronti di UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore MARCHE INVESTMENTS S.a.s. di K2 (C.F.: 08439991004), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 558/2022, pubblicatain data 11 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazioneim- mobiliare promosso da Unicredit S.p.A. nei confronti di Marche Investments S.a.s. di K2, i terzi Domenico Almiento e Lucia Mi- gliettahanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., Ric. n. 29688/2022 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 sostenendo di essere proprietari del bene immobile pignorato, per averlo acquistato a titolo di usucapione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Almiento, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11 maggio 2022. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi sca- duto in data 11 novembre 2022. La notificazione del ricorso risulta richiesta in data 6 dicembre 2022 (e perfezionatasi successivamente).

Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei ter- mini, trattandosi di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza Ric. n. 29688/2022 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640– 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 –01).

È opportuno richiamare, in particolare, il principio di diritto per cui «in tema diopposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esen- zione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 –01; nel mede- simo senso, con ulteriori specificazioni del principio generale per cui «nelle ipotesi in cui una domanda ordinaria, di per sé soggetta a sospensione feriale dei termini, è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto di una opposizione esecu- tiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima, per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato, devono sempre pre- valere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esen- zione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969», cfr.:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del Ric. n. 29688/2022 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 02/05/2022, Rv. 664648 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27927 del 23/09/2022). A maggior ragione, non potrebbe, quindi, incidere, ai fini che qui interessano, la circostanza che alla base dell’opposizione sia stato dedotto l’acquisto per usucapione del bene pignorato e che sia stata chiesto un espresso accertamento sul punto. Il ricorso è, pertanto, tardivo e, come tale, inammissibile, il che assorbe ogni altra questione (anche in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio) e rende, d’altra parte, super- flua l’esposizione dei motivi posti a base dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di con