Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing El Fadi Fatna, challenged a Milan Court of Appeal judgment against Generali Italia S.p.A., but did not request a decision on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20178/2023 R.G. proposto da : EL FADI FATNA, elettivamente domiciliata in BUSTO ARSIZIO PIAZZA GARIBALDI 1, presso lo studio dell’avvocato MOSCATELLI FAUSTO (MSCFST63E18C004G) , che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.686/2023depositata il 01/03/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci