Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs awarded to defendant with two-thirds reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The parties argued regarding the procedural validity of the withdrawal and the allocation of litigation costs. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered the plaintiff to pay the defendant's costs, reduced by two-thirds due to the plaintiff's desistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a judgment extinguished upon the plaintiff's withdrawal, and costs are awarded to the defendant with a two-thirds reduction for the plaintiff's desistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14852/2023 R.G. proposto da : LIS DI BARONE ANDREA C SAS, BARONE PIETRO, BARONE ANDREA, elettivamente domiciliati in MILANO Via Larga 15, presso lo studio dell’avvocato BARONE MARIA ROSA (BRNMRS67E52B041S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTI MARCELLO (VLNMCL68L01I452T) -ricorrenti- contro LEVITICUS SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in BIELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, presso lo studio dell’avvocato ZANI LUCA (ZNALCU66S25A859K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.446/2023depositata il 05/05/2023. letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della parte resistente ed esse si liquidano come in dispositivo, previa compensazione dei due terzi in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla resistente di terzo delle spese del giudizio, previa compensazione dei due terzi residui e, per l’effetto al pagamento die € 3.000, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente