Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, awarding costs to both resisting parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the withdrawal was accepted under procedural rules, the court noted the defendant's refusal to accept it, triggering a specific cost allocation mechanism. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the plaintiff to pay reduced costs to both resisting parties based on their desistance from the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a plaintiff withdraws an appeal but the defendant refuses acceptance, the court declares the appeal extinguished and allocates litigation costs to both resisting parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19577/2023 R.G. proposto da : RAPISARDI CARDILLO GIUSEPPE, con domicilio digitale elettivo MASSIMILIANO.CASSONE@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT, presso lo studio dell’avvocato CASSONE MASSIMILIANO (CSSMSM70H08C351I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO MODENA, elettivamente domiciliato in MODENA VIA CAMPANELLA N. 15, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI ROLANDINO (GDTRND67M12F257U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SILINGARDI VITTORIO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 58, presso lo studio dell’avvocato VANZ FRANCESCO (VNZFNC66T30D286N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.385/2023depositata il 21/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, stante la mancata accettazione della rinunzia, si deve provvedere sulle spese, che possono liquidarsi – previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio - in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio, in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti. Così deciso in Roma,il 03/03/2025.