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Decreto — n. 5980/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5980/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Lombardi Giuseppe, had filed an appeal against a second-instance judgment regarding an insurance dispute with Allianz Assicurazioni SPA. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement offer deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation ripetibili dell'avvocato fine del processo ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, essendo stato depositato atto di rinuncia da parte del ricorrente, sottoscritto con per accettazione della compensazione delle spese dall’avv.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11167/2023 R.G. proposto da : LOMBARDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Barletta, Via Ospedale dei Pellegrini, 62, presso lo studio dell’avvocato Lemma Luigi (C.F. LMMLGU69C05A669I) pec avvocatolemmaluigi@legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CRESCENZIO N.17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.1686/2022 depositata il 18/11/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, essendo stato depositato atto di rinuncia da parte del ricorrente, sottoscritto con per accettazione della compensazione delle spese dall’avv. del controricorrente, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in