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Decreto — n. 5939/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the communication of the settlement proposal. The material facts show that the appellants, represented by their lawyers, did not act to preserve the right to a ruling on the merits. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellants to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal settlement proposal extinction of proceedings statutory period litigation costs estinzione del debito dazione in pagamento azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17318/2024 R.G. proposto da : AMADIO SANTO, ZOLA PAOLO CARLO ANGELO, TULLIO ANTONIO, TINOZZI FRANCESCO, VITALE MARCO, PANZERI DANIELA, VOCI PIETRO PIO, VINCENZI UMBERTO RUGGERO PARDO, ASARO LUIGI SALVATORE, BATTISTA SALVATORE, ANTONIOZZI FABRIZIO GIUSEPPE RAIMONDO, VIARO ANTONIA, ANNIBALINI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da LEONETTI DONATO, VACCARO FRANCESCO, TISEI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.666/2024 depositata il 31/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i Amadio + 12 al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, e le parti ricorrenti Leonetti + 2 al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre eventuali spese prenotate a d