Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal of the appeal with the appellant ordered to pay the opposing party's legal costs. The court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to enforce the automatic withdrawal rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the automatic withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15672/2024 R.G. proposto da : PIRO ANTONIO FRANCESCO, LADDAGA CRISTINA, FACCHIN FRANCESCA SILVIA, GIACON VALENTINA, MARTINI GIANPIERO, MARONI DANIELA LORETA, LOVATO SILVIA, MANCUSO PETRICCA ANDREA, FRESU GIOVANNA, TAGLIAFERRI ELENA, TESTA DOMENICO, SOLDI AMEDEO, POZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8427/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltrealle eventuali spese prenotate a debito. Così de