Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Ferrini Alessandro, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the respondent, Pietrorazio Anna, had not engaged in further defense activities. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11077/2024 R.G. proposto da : FERRINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in SULMONA, VIA SALLUSTIO, 7/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCHIELLA MARIALBA (CCCMLB74E57G878C) marialba.cucchiella@pec.it., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIETRORAZIO ANNA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.257/2024depositata il 21/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma