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Decreto — n. 5871/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5871/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The parties involved were Benedetta Nicastro and others against C.E.B. Costruzioni S.r.l. and Junior 82 Società Cooperativa Edilizia. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating a decree of extinction without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial determination on the merits or costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation court formal renunciation condono delle spese procedurali rinuncia alle prestazioni d'assicurazione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9885/2023 R.G. proposto da : NICASTRO BENEDETTA, RUFO IRENE, RENATO TROMBETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI,132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO (CGLFNC42C01H501A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro C. E B. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQ. E C.P. 11/12, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato RANIERI MASSIMO (RNRMSM57H02H501X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro JUNIOR 82 SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A MUTUALITÀ -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1644/2023depositata il 03/03/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee considerata l’indefensio della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/03/2025. Il Presid