Cassation appeal dismissed due to respondent's acceptance of appellant's withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the respondent's acceptance of the appellant's withdrawal. The appellant formally requested dismissal of the proceedings, which the respondent immediately accepted, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, terminating the litigation entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts this withdrawal, the court must declare the proceedings extinct without further substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3190/2022 R.G. proposto da : ZAZZERA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO N 23 SC B, presso lo studio dell’avvocato NATALE MICHELA (NTLMHL72C57D976T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL SASSO ENRICO (DLSNRC68S24I726L), CLERICI FRANCESCA (CLRFNC72L66F205O) -ricorrente- contro FORLINI ORSOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, presso lo studio dell’avvocato PANZARANI MASSIMO (PNZMSM60B04E445Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERGAMI FEDERICO (PRGFRC61P16C933O) -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.3095/2021depositata il 27/10/2021.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del la controricorrente e proponente ricorrente incidentale condizionato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente Tit