Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering losing parties to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. Although the defendant had filed a counter-claim prior to the withdrawal, the court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the withdrawing plaintiffs to reimburse the defendant with litigation costs of €2,200.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs unless the opposing party accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19289/2024 R.G. proposto da : CARAMMA MONIA, CARAMMA SEBASTIANA, elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA SOLFERINO 20/C DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LEVITO NEGRINI ALESSANDRA (LVTLSN74T61B157J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELTRANI CARLO (BLTCRL72R11H501Q) -ricorrenti- contro INTESA SAN PAOLO SPA (costituitasi come società incorporante di UBI LEASING S.P.A., intimata), elettivamente domiciliata in BRESCIA PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato AZZINI AUGUSTO (ZZNGST72A31D284X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAGLIO ANDREA (ZGLNDR66H09B157W) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.166/2024depositata il 09/02/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e considerato che essa non considera l’avvenuta costituzione di Intesa San Paolo nella qualità, pur essendo stato il relativo controricorso depositato il giorno prima del deposito della rinuncia stessa; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve statuire sulle spese, giusta il secondo comma dell’art.391 c.p.c., atteso che non vi è statal’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione di un terzo, in ragione della desistenza dal giudizio dei ricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese di giudizio, liquidate, previa compensazione di un terzo del loro complessivo ammontare, in € 2.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Pres