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Decreto — n. 5867/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5867/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved a dispute between Geraci Gianfranco and Cartalis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A., where the plaintiff voluntarily relinquished their claims. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the judicial process without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the judicial process when formally accepted by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Cassation appeal Italian Civil Procedure voluntary relinquishment desistenza dall'azione abbandono del procedimento revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10377/2024 R.G. proposto da : GERACI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE MARTINO.LOPRESTI@AVVOCATICL.LEGALMAIL.IT, presso lo studio dell’avvocato LO PRESTI MARTINO (LPRMTN75M09B429E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARTALIS ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA S.P.A., elettivamente domiciliatain ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato MUZI GIOVANNI (MZUGNN62C30H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MARCHISCIANA GIOVANNI-intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE TERMINI IMERESEn.280/2024depositata il 26/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’ indefensio della parte rimasta intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presiden