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Decreto — n. 5865/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal accepted by defendant under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 5865/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The plaintiff, Cominelli Giuseppe, had previously challenged a lower court judgment against Zurich Insurance PLC and an individual, but formally withdrew the appeal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review or cost allocation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial determination.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal no costs awarded condono delle spese procedurali desistenza dall'azione fine del processo

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16407/2024 R.G. proposto da : COMINELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BERGAMO PASSAGGIO DON SEGHEZZI 2, presso lo studio dell’avvocato CECI GIANFRANCO (CCEGFR60L30A794G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA GIUSEPPE VERDI, N. 3, presso lo studio dell’avvocato VERONELLI LUCA (VRNLCU60C26M052N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SONCINI DAVIDE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.8/2024depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’ indefensio della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente