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Decreto — n. 5864/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5864/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Betty Blue Spa had previously filed an appeal against a lower court judgment but subsequently submitted a waiver of the proceedings. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for extinguishing the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings if the waiver complies with statutory formalities, obviating the need for further judicial examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code waiver of rights Cassation dismissal abbandono definitivo del procedimento revoca dell'opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23651/2024 R.G. proposto da : BETTY BLUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI GIOVANNI (PRCGNN73P14H224Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LANZARINI ANNALISA (LNZNLS67M69A944U), CRETA PAOLO (CRTPLA69T12D704Y) -ricorrente- contro DARAG DEUTSCHLAND AG -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.653/2024 depositata il 29/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente