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Decreto — n. 5862/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure articles.

Numero d'incarto Decreto — n. 5862/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Mandorino Elisabetta, had previously filed a recourse against the Second Instance Court's judgment against Intesa Sanpaolo SPA but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the relevant civil procedure articles, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the plaintiff's valid withdrawal, thereby terminating the proceedings without substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal extinction plaintiff withdrawal civil procedure code procedural termination intesa sanpaolo spa condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25327/2024 R.G. proposto da : MANDORINO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO (FRNFFR63P01F152R) rappresentato e difeso dall'avvocato COPPOLA SIMONE (CPPSMN66L02A184P) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.616/2024depositata il 08/07/2024. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente Titolar