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Decreto — n. 5860/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5860/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal between Amati and Santomo extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The defense counsel signed the withdrawal notice, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the proceedings were terminated without further ruling on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's withdrawal of appeal, properly executed by their counsel, results in the immediate extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cassation appeal formal withdrawal condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13839/2022 R.G. proposto da : AMATI GABRIELLA, MAJ BANDERA ALESSANDRA MARIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ROCCAFORTE MARIO (RCCMRA67C03L049C) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTOMO GIANNI, elettivamente domiciliato in MONTESILVANO Via Lago di Bracciano, 6, presso lo studio dell’avvocato DI BLASIO GIANLUCA (DBLGLC70D20G482B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1760/2021depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso delle parti ricorrent i e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., dovendosi considerare che il difensore delle parti ricorrenti ha sottoscritto la nota di deposito della rinuncia, recante la sottoscrizione di parte; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2025. Il Presidente Tito