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Ordinanza — n. 5796/2025 — snciv Generato dall'IA

Court holds collection deadline for criminal court costs lacks decadal nature, allowing late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5796/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Equitalia's appeal against a lower court ruling that declared a tax collection notice null due to a missed filing deadline. Equitalia argued the one-month period for registering the debt was a decadal term, but the Court found no statutory basis for such a limitation in criminal cost collection. Consequently, the Court quashed the lower decision, upheld the taxpayer's opposition, and ordered Equitalia to pay all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 227-ter, comma 1, d.P.R. n. 115/2002; Art. 12 disp. prel. cod. civ.: The one-month deadline for registering criminal court costs in the collection roll is not a decadal term but a peremptory period, as the absence of explicit decadal provisions and the non-tributary nature of these expenses precludes the application of decadal rules.

Parole chiave

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criminal court costs collection decadal term vs peremptory registration roll deadline Equitalia Giustizia non-tributary expenses recupero di crediti azione revocatoria procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 227-ter, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
civ., dell’art. 227-terdel d.P.R.
Art. 12 disp. prel. cod. civ.
civ.; l’unico motivo di ricorso prospetta falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art.
Art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241
115 e dell’art. 21-octiesdella legge 7 agosto 1990, n.
art. 335 cod. proc. civ
16117/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ.; l’unico motivo di ricorso prospetta falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 maggio 2023, n. 12614
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10337/2023R.G. proposto da EQUITALIA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta -ricorrente - contro IOLE PALMA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati - Avverso la sentenza n. 1269 /20 22 del la CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il giorno 4 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che avverso la cartella di pagamento dell’importo di euro 5.267,98, causalmente ascritta a titolo di multe, spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende dovute in forza di sentenza del G.U.P. del Tribunale di Castrovillari, Iole Palma propose opposizione, OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 10337/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi adducendo -tra gli altri motivi e per quanto qui ancora d’interesse – la decadenza della parte creditrice dal diritto di procedere a riscossione coattiva delle somme per mancata iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di definitività del provvedimento da cui sorgeva l’obbligo; all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza di Equitalia Giustizia S.p.A. e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’adito Tribunale di Castrovillari, reputando fondata la doglianzade qua, accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della cartella, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto in via principale da Equitalia Giustizia S.p.A. e quello dispiegato in via incidentale (e concernente la statuizione sulle spese) da Iole Palma; ricorre per cassazione Equitalia Giustizia S.p.A., affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; non svolgono difese nel giudizio di legittimità Iole Palma e Agenzia delle Entrate Riscossione; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che preliminarmente, ritiene il Collegio non accoglibilel’istanza di parte ricorrente di trattazione del presente ricorso congiunta a quello recante il numero di R.G. 16117/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ.; l’unico motivo di ricorso prospetta falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 227-terdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 21-octiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241; si sostiene, in estrema sintesi, che il termine stabilito dall’art. 227- terdel d.P.R. n. 115 del 2002 non abbia natura decadenziale, afferendo al procedimento amministrativo per la formazione e la consegna dei r.g. n. 10337/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi ruoli all’agente della riscossione, finalizzato alla esclusiva tutela degli interessi dello Stato alla sollecita riscossione dei crediti di giustizia; il motivo è fondato; come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine (di un mese decorrente dalla definitività dell’obbligo di pagamento delle spese di giustizia), per procedere all'iscrizione a ruolo contemplato dall’art. 227- ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell’assenza di uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria(così Cass. 10 maggio 2023, n. 12614); intendendo dare convinta continuità a quest’indirizzo ermeneutico, risulta pertanto non conforme a diritto la gravata decisione, basata su un (insussistente) carattere decadenziale del termine in parola; in accoglimento del ricorso, va dunque cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, per essere la materia del contendere ancora controversa circoscritta alla sola questione della decadenza, per effetto della mancata impugnazione di legittimità della pronuncia reiettiva dell’appello incidentale di Iole Palma; alla luce delle illustrate considerazioni, l’originaria opposizione proposta da Iole Palmava in conclusione rigettata; alla cassazione con decisione nel merito nei termini indicati segue la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio, informata al principio della soccombenzaed in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata impugnazione da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione della disposta compensazione), con liquidazione dei compensi operata r.g. n. 10337/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi partitamente per singoli gradi alla stregua dei valori previsti tra il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferimento; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione proposta da Iole Palma avverso la cartella di pagamento; condanna Iole Palma alla refusione in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.delle spese dell’intero giudizio, liquidate: per il primo grado di giudizio, in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il grado di appello, in euro 4.000 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, edoltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 2.500 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali,