Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5795/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and novelty of issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on litigation costs was subject to ordinary appeal rather than cassation review. The appellant failed to provide specific legal grounds for the alleged misinterpretation of insurance clauses or prove the existence of a binding internal judgment. Consequently, the court rejected the request for review and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 115 e 116 c.p.c.; Art. 2909, 1936 e 2934 c.c.: The Court of Cassation cannot examine cassation appeals based on novel legal questions not previously raised in lower courts or lacking specific legal grounds, nor can it review judgments that violate the principle of self-sufficiency without reproducing the contested content.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal novel legal question principle of self-sufficiency litigation costs insurance clause interpretation motivi di cassazione opposizione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 2909, 1936 e 2934 c.c.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
2193; Cass. 13/08/2018, n.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17/11/2022, n. 33925
Cass. 30/01/2020, n. 2193
Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.
Cass. 13/08/2018, n. 20712
2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14477
Cass. 10/02/2023, n. 4272
Cass. 14/12/2022, n. 36516
Cass. 14/12/2022, n. 36516;r.g.
Cass. 09/04/2021, n. 9461
Raffaele Rossi Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass.
Cass. 20/01/2021, n. 995
9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass.26/05/2016, n.
Cass. 26/05/2016, n. 10891
Cass. 09/04/2015, n. 7118
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10155/2023R.G. proposto da DAMIANI DOMENICO, difensore di sé medesimo -ricorrente - contro CAMILLERI VINCENZA E URSO MARA, NELLA QUALITÀDI EREDI DI URSO LUIGI, ambedue rappresentate e difese dall’Avv. Enrico Aguglia -controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1 148/2015 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il giorno 9 dicembre 2015 e la sentenza n. 1770/2022della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 4 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 10155/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Domenico Damiani intimò a Luigi Urso precetto al pagamento della somma di euro 2.843,81,ascritta a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 461/2012; avverso detto precetto, Luigi Urso propose opposizione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ.: eccep ì in compensazione un proprio maggiore controcredito, scaturente da contratto di compravendita di quote societarie; domand ò altresì la condanna dell’intimante opposto al pagamento degli importi a lui spettanti per detta causale; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1148/2015, accolse l’opposizione; avverso detta pronuncia dispiegarono separati appelli, poi riuniti, Domenico Damiani e Luigi Urso; con la sentenza n. 1770/2022, la Corte d’appello di Palermo, reietta l’altra impugnazione, ha accolto l’appello di Luigi Urso e condannato Domenico Damiani al pagamento in suo favore della somma di euro 59.093,04, oltre interessi legali dal 24 dicembre 2013; ricorre per cassazione Domenico Damiani, affidandosi a tre motivi; resistono, con unitario controricorso, Vincenza Camilleri e Mara Urso, nella qualità di eredi di Luigi Urso, lite pendente deceduto; parte controricorrente deposita memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che preliminarmente, è inammissibile il ricorso per cassazione rivolto avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa all’esito del giudizio di primo grado: trattasi, invero, di provvedimentosoggetto ad impugnazione ordinaria con il mezzo dell’appello, peraltro nel caso esperito e concluso con sostituzione della pronuncia di prime cure; l’impugnazione di legittimità merita dunque disamina soltanto in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1770/2022;r.g. n. 10155/2023 Cons. est. Raffaele Rossi il primo motivo di ricorso lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2909, 1936 e 2934 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale e la Corte di Appello rilevato il giudicato interno e/o esterno contenuto nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 10489 del 18.10-16-11-2006, che non riconosceva la natura fideiussoria alla polizza cauzionale stipulata in favore dell’Urso e per non avere esaminato e deciso sull’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente nei due gradi del giudizio, conforme a quanto statuito dal Tribunale di Palermo nella sentenza ut supra, ritenendo, invece, la natura fideiussoria della “polizza cauzionale” e idoneo atto interruttivo della prescrizione in danno del Damiani la spedizione e notifica degli atti nei confronti della Sicania S.p.A.»; il secondo motivodeduce «violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., perché il Tribunale e la Corte hanno erroneamente valutato la natura giuridica della “polizza cauzionale” ritenendo la sua natura fideiussoria, piuttosto che un autonomo contratto di garanzia, come invece invocati dall’odierno ricorrente»; il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt.36 cod. proc. civ. e 1243, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello, dapprima, correttamente sancito che il controcredito non è un “credito certo”, in quanto non si è formato su di esso alcun giudicato (nemmeno implicito): e successivamente per avere effettuato, ciononostante, la compensazionegiudiziale, nonostante l’assenza del presupposto legale previsto dalla legge per la compensazione»; il ricorso è - tanto nel suo complesso quanto con riferimento ai singoli motivi - inammissibile per inosservanza de l requisit o della sommaria esposizione dei fatti processuali prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;r.g. n. 10155/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836;

Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, il ricorso in scrutinio, pur diffondendosi ampiamente sulle vicende fattuali anteriori all ’instaurazione della causa , omette l’esposizione del contenuto dell’atto di opposizione a precetto, delle difese esplicate in tale giudizio dalla parte opposta, dei motivi di gravame sollevati con i rispettivi appelli di entrambi i contraddittori;r.g. n. 10155/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi la evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni addotte con i motivi di ricorso ed alla prospettazione di esse nei gradi di merito; a tanto si aggiungono ulteriori ragioni di inammissibilità, stavolta puntualmente relative ai singoli motivi di impugnazione; quanto al primo motivo, l’asserita violazione del giudicato (peraltro confusamente riferito sia come esterno , che come interno alla controversia) risulta formulata in palmare inosservanza del principio di autosufficienza, mancando in ricorso la riproduzione del contenuto (quantomeno della parte relativa alla supposta negazione della qualificazione in termini di fideiussione della polizza cauzionale) della sentenza di cui si assume il passaggio in giudicatononché la prova di quest’ultimo evento, da fornirsi soltanto mediante la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., nella specie non prodotta; in ordine al secondo motivo, l’inammissibilità discende: (i) dalla novità della questione, non avendo il ricorrente specificato l’avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito né indicato in quale atto dei precedent i gradi di giudizio e con quale modalità lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito(ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925;

Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477); (ii) ad ogni modo, dalla mera prospettazione di una lettura ermeneuticadelle clausole della polizza cauzionale differente da quella operata dal giudice di merito, non corredata dall’allegazione della violazione di puntuali e specifici canoni legali di ermeneutica negoziale, risolvendosi così nel sollecitare il giudice di legittimità ad una inammissibile valutazione del risultato interpretativo, che invece appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 10/02/2023, n. 4272;

Cass. 14/12/2022, n. 36516;r.g. n. 10155/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass.26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118); anche per il terzo motivo possono replicarsi le considerazioni già svolte sulla novità della questione in sede di legittimità, non avendo parte ricorrente chiarito in quale tempo e con quale modo abbia nei gradi di merito mosso contestazioni sul credito ex adverso dedotto in compensazione ed a fondamento della domanda di condanna; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesol’esito del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore d ella parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.700per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pre