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Ordinanza — n. 5791/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding water damage, ruling property rights and procedural defects bar claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5791/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Flavia Orecchini against a first-instance judgment awarding damages to her for water infiltration. The lower court had ruled that the damaged area belonged exclusively to the defendant, Roberto Biasini, and that the condominium lacked standing to be sued. The appellant's arguments regarding health damage and omitted facts were dismissed due to procedural improprieties and lack of specific pleading. Consequently, the court upheld the first-instance decision, finding no grounds to alter the outcome based on the cited legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the claimant fails to prove the right to the damaged property or if the request for specific remedial measures was not properly pleaded as a separate incident appeal in the second instance.

Parole chiave

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water infiltration liability property ownership dispute condominium standing procedural defect appeal health damage claim omitted fact review contributory fee payment risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
proc., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Raffaele Rossi costituzionale”, in violazione dell’art. 132 cod.
art. 132 cod. proc. civ
Raffaele Rossi costituzionale”, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18018/2021R.G. proposto da ORECCHINI FLAVIA, rappresentatae difesa dall’Avv. Luca Tantalo -ricorrente - contro BIASINI ROBERTO CONDOMINIO “BELLA VILLA” DELL’EDIFICIO IN ROMA, VIA DELLE SPIGHE N. 13 -intimati - avverso la sentenza n. 18034/2020 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 16 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 gennaio 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Flavia Orecchini, proprietaria di un appartamento sito nel Condominio dell’edificio in Roma, via delle Spighe n. 13, lamentando danni al soffitto ed alle pareti di un balcone cagionati da infiltrazioni di RESPONSABILITA’ PER COSE IN CUSTODIA r.g. n. 18018/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi acqua provenienti dall’immobile sovrastante di proprietà di Roberto Biasinie ravvisando la sussistenza di una responsabilità di quest’ultimo da cose in custodia, ne domandò giudizialmente la condanna «alla riparazione dei danni ed alla sistemazione definitiva dei difetti onde evitare il verificarsi di nuove infiltrazioni, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi come da preventivo allegato»; nel resistere alla lite, Roberto Biasini eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, derivando le infiltrazioni da lastrico solare di proprietà del Condominio: e di quest’ultimo, pertanto, chiese autorizzarsi la chiamata in causa; disposto ed espletato l’incombente, il Condominio si costituì, contestando la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva di Flavia Orecchini; all’esito del giudizio di prime cure - nel corso del quale ven ne esperita consulenza tecnica di ufficio -l’adito Giudice di pace di Roma dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Condominio, accolse la domanda formulata nei riguardi di Roberto Biasini e lo condannò al pagamento di euro 2.100 (oltre IVA), pari all’importo stimato dal c.t.u. per il ripristino dei dann i , nonché alla refusione delle spese di lite in favore di Flavia Orecchini e del Condominio; avverso detta sentenza dispiegarono appello tutti i contraddittori: in via principale, Roberto Biasini (sull’assunto che la fonte delle infiltrazioni era un lastrico solare comune, non un balcone aggettante di sua esclusiva proprietà), in via incidentale Flavia Orecchini (la quale lamentò la mancata pronuncia di condanna di Roberto Biasini all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni) e il Condominio (denunciando la mancata valutazione ad opera del primo giudice della eccezione di carenza di legittimazione attiva di Flavia Orecchini); la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’impugnazione di Roberto Biasini ed invece accolto quelladel Condominio, sul rilievo che r.g. n. 18018/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi i danni accertati interessavano unicamente il “sottobalcone” di proprietà esclusiva di Roberto Biasini: in riforma della pronuncia di primo grado, ha pertanto rigettato la domanda di Flavia Orecchini e compensato le spese del doppio grado tra tutte le parti; ricorre per cassazione Flavia Orecchini, articolando tre motivi; non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate, Roberto Biasini ed il Condominio; disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che il primo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; premesso che nel giudizio di secondo grado «il Condominio, del quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva, ha inspiegabilmente svolto delle domande nei confronti della odierna ricorrente, verso la quale non nutriva alcuna legittimazione», parte ricorrente sostiene che «il Tribunale, anziché accogliere questo curioso appello incidentale, avrebbe dovuto ribadire la mancanza di legittimazione passiva del condominio a limitarsi a rigettare l’appello del signor Biasini, senza entrare nemmeno nel merito dell'appello incidentale del condominio»; il motivo è inammissibile, per inosservanza del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; tale disposizione, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale (in specie, della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 resa nellacausa Succi ed altri c/Italia), impone alla parte ricorrente la trascrizione - essenziale e per l e part i d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di r.g. n. 18018/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass.14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612); nella specie, nel ricorso di adizione di questa Corte risulta omessa (o comunque svolta in maniera gravemente carente ed inadeguata) l’illustrazione delle allegazioni difensive svolte - tanto in primo grado quanto a suffragio dell’appello incidentale- dal Condominio: oltremodo necessaria, a fronte della sentenza impugnatala quale reca una assai sintetica (di certo, non esaustiva) descrizione dei motivi di tale appello incidentale («lamentando la mancata valutazione da parte del Giudice di pace della eccezione di carenza di legittimazione attiva della Orecchini svolta sin dalla comparsa di costituzione anche alla luce della precisazione sul punto contenuta nella C.T.U.») e ne apprezza la fondatezza, senza porsi dubbio sull’ammissibilità dell’impugnazione; la evidenziata deficienza espositiva non rende a questa Corte una cognizione adeguata sul fatto processuale: in particolare, non consente di verificare se la questione sulla titolarità attiva del rapporto litigioso (la quale -si osserva per dovere nomofilattico - è comunque rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno: cfr.

Cass., S.U., 16/02/2016, n. 2951 e successive conformi) era stata ritualmente introdotta nel thema decidendum del giudizio di appello da una parte ad hoc abilitata e se sulla stessa, pertanto, il Tribunale era tenuto a pronunciarsi; tanto giustifica l’inammissibilità del motivo; il secondo motivo rileva la «nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. “minimo r.g. n. 18018/2021 Cons. est. Raffaele Rossi costituzionale”, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.»; più precisamente, si denuncia la mancata indicazione, nella sentenza gravata, delle «ragioni di fatto» della decisione e la omessa motivazione sul rigetto della pretesa risarcitoria circa la «violazione del diritto alla salute, quale diritto soggettivo individuale, assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita accettabile»; il motivo non può trovare accoglimento; anch’esso risulta invero articolato in maniera non rispettosa del principio di autosufficienza; il ricorso, infatti, non chiarisce in quale momento del processo e con quali modalità sia stata formulata la istanza di ristoro del (preteso) danno per lesione del diritto della salute: la natura di pregiudizio non patrimoniale, ontologicamente differenteda quello subìto dall’immobile di asserita proprietà, ne esigeva una espressa e puntuale allegazione, del tutto mancante nella citazione introduttiva del primo grado; quand’anche potesse ipotizzarsi per un momento la possibilità di superare il precedente rilievo, si osserva come la sentenza di primo grado aveva disposto in favore della odierna ricorrente soltanto il risarcimento del danno ascrivibile al costo per il ripristino del cespite, come quantificato dal c.t.u.: sicché la domanda risarcitoriaper il danno alla salute (ove pure per ipotesi dispiegata in prime cure) avrebbe dovuto costituire motivo di appello incidentale da parte della Orecchini, da questa invece proposto - come narrato in ricorso - unicamente per ottenere la condanna del Biasini alla «sistemazione definitiva dei difetti per cui è causa, onde evitare il verificarsi di nuove infiltrazioni»; il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.», critica la impugnata sentenza per non r.g. n. 18018/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi aver preso in considerazione (così incappando in omessa pronuncia) l’appello incidentale dell’odierna ricorrente laddove aveva chiesto la condanna di Roberto Biasini all’eliminazione delle cause diinfiltrazioni; a tacer della impropria intestazione (non avendo l’omissione ad oggetto un fatto fenomenico,ovvero un concreto accadimento di vita , ma un atto processuale), il motivo è infondato; accertata l’inesistenza del diritto di proprietà di Flavia Orecchini sull’immobile danneggiato, con logica coerenza il Tribunale romano ha ritenuto «infondata la domanda» dalla stessa proposta: sintagma da riferirsi ad ogni e qualsivoglia richiesta formulata nel giudizio, inclusa quella tesa all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, domanda pertanto (a tutto concedere, implicitamente) rigettata; il vizio di omessa pronuncia non è dunque ravvisabile; il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo in esso le parti intimate svolto difese; atteso il rigetto del l’impugnazione , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dipartericorrente dell’ulteriore r.g. n. 18018/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi importo a titolo di contributo unific