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Sentenza — n. 5790/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient factual details regarding the third party's declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5790/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to specify the exact terms under which the third party's quantity declaration was submitted to the execution judge. The appellant argued that the lower court's rejection of a sworn statement was erroneous, but the court noted this issue was not the basis for the original decision. Consequently, the court ruled that no legal principle could be established from this isolated case.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the petition does not sufficiently indicate the specific terms in which the third party's quantity declaration was submitted to the execution judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal quantity declaration third party obligation execution proceedings insufficient facts azione di rivendicazione nel pignoramento pagamento in mano di terzi opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 547 c.p
In essa il terzo pignorato dichiarò per il tramite d ’ un suo procuratore , ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che “non esiste alcun importo per la presente procedura in quanto il saldo del conto è negativo.
art. 543 c.p
2-3), nel tempo non breve trascorso tra l’udienza indicata in citazione ex art. 543 c.p.c.
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Testo completo

onunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9720/22proposto da: -) Tralicci Gomme s.a.s., in persona della socia accomandataria Tralicci Assunta, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoGina Tralicci; -ricorrente - contro -) Poste Italiane s.p.a.; Condominio di via del Velodromo n. 5, Roma; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 3 novembre 2022 n. 6966; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Anna Maria Soldiche ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Nicola Stanisciaper delega dell’avv. Gina Tralicci. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 la società Tralicci Gomme s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il condominio del fabbricato sito a Roma , via del Velodromo 5, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di Oggetto: espropriazione di crediti - ricorso per cassazione - contenuto minimo del ricorso - onere di indicazione in quali termini la dichiarazione di quantità fu sottoposta dal creditore al GE - inottemperanza -conseguenze.

N.R.G.: 9720/23 Pubblica udienzadel 5 febbraio 2025 infiltrazioni d’acqua provenienti da una conduttura condominialee percolate all’interno d’una proprietà esclusiva della società attrice. La domanda fu proposta col patrocinio dell’avv. Gina Tralicci.

2. Con sentenza 11.7.2012 n. 14200 il Tribunale accolse la domanda e condannò il condominio a pagare: -) euro 911,54 alla societàTralicci Gomme, a titolo di risarcimento; -) euro 2.500 all’avv. Gina Tralicci, quale difensore distrattario delle spese di lite.

3. Invocando quale titolo esecutivo la suddetta sentenza l’avv. Gina Tralicci iniziò due successive e distinte esecuzioni forzate, nella forma dell’espropriazione di crediti, ambedue nei confronti del terzo pignorato Poste Italiane s.p.a.. 3.1. La prima esecuzione (r.g. 45 466/12) fu iniziata per conto e nell’interesse proprio, quale avvocato distrattario, per ottenere il pagamento di euro 2.500 a titolo di spese giudiziali. Il pignoramento fu notificato il 12.11.2012, l’udienza fissata il 15.2.2013, il terzo pignorato Poste Italiane rese dichiarazione positiva il 13.2.2013. 3.2. La seconda esecuzione (iscritta a r.g., col n. 44683/12 , in tempo anteriore all’altra) fu iniziata per conto e nell’interessedella Tralicci Gomme s.a.s., per ottenere il pagamento del risarcimento di euro 911,54. Il pignoramentofu notificato il 17.11.2012, l’udienza fissata il 15.3.2013, il terzo pignorato Poste Italiane rese dichiarazione negativa il 12.3.2013.

4. Ilpresente giudizio ha ad oggetto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo la disciplina anteriore alla novella del 2012, seguito alla seconda delle suddetteprocedure esecutive. In essa il terzo pignorato dichiarò per il tramite d ’ un suo procuratore , ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che “non esiste alcun importo per la presente procedura in quanto il saldo del conto è negativo. N.R.G.: 9720/23 Pubblica udienzadel 5 febbraio 2025 Sul conto si evidenziano precedenti prenotazioni [sic] dovute a procedure esecutive presso terzi”.

5. Il ricorso non espone in che termini questa dichiarazione fu riferita dalla società creditrice al giudice dell ’ esecuzione , né quali furono gli specifici sviluppi del processo esecutivo immediatamente successivi. Si ricava, tuttavia, che l a Tralicci Gomme s.a.s. , autorizzata dal giudice dell’esecuzione, introdusse in tempo successivo il giudizio di merito per fare accertare che il condominio fosse effettivamente creditore della Poste Italiane s.p.a., secondo la disciplina ratione temporisvigente.

6. Con sentenza n. 22478/18 il Tribunale di Roma stabilì che la Poste Italiane non era debitrice del condominio di via del Velodromon.

5. Il Tribunale, infatti , rilevò che il s a ldo del conto corrente intrattenuto dal condominio con la Poste Italianes.p.a. era già stato pignorato dall’avv. Gina Tralicci, in virtù d’una esecuzione forzata (r.g. 45466/12) intrapresa pochi giorni prima di quella avviata dalla Tralicci Gomme s.a.s. (r.g. 44683/12). La sentenza fu appellata dalla soccombente.

7. La Corte d’appello di Roma con sentenza 3.11.2022 n. 6966 rigettò il gravame, ritenendo chel’esecuzione inizia con la notifica del pignoramento e che quando fu notificato il pignoramento per conto del condominio (17.11.2012) già era pendente la procedura iniziata dall’avv. Gina Tralicci nell’interesse proprio. Aggiunse che l’istanza di ammissione del giuramento decisorio deferito alla Poste Italiane doveva intendersi rinunciata perché non reiterata nel precisare le conclusionidel primo grado di giudizio. Condannò, infine, la Tralicci Gomme ex art. 96, comma terzo, c.p.c..

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Tralicci Gomme s.a.s. (risultando intestato il ricorso alla società, in persona della sua accomandataria Assunta Tralicci) con atto articolato su due motiv i . Ha N.R.G.: 9720/23 Pubblica udienzadel 5 febbraio 2025 depositato anche una memoria che altro non contiene se nonla reiterazione di quanto già scritto nel ricorso (figure comprese). Nessuna delle altre parti si è difesa. Il Procuratore Generale ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Col primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116, 550 e 547c.p.c.. 1.1. La denunciata violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. non è nemmeno illustrata, sicché in questa parte il motivo èinammissibile ai sensi dell’art. 366. n. 4 c.p.c.. 1.1. La violazione degli artt. 547 e 550 c.p.c. è sostenuta da una tesi così riassumibile: se il medesimo debitor debitoris , dopo avere rilasciato una dichiarazione positiva di quantità, si veda notificare un secondo pignoramento dello stessocredito, e in questa seconda occasione renda una dichiarazione di quantità negativa , giustificata dal solo fatto che il primo pignoramento esaurisca il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato, questa seconda dichiarazione èillegittima.

In questi casi, infatti , il terzo pignorato ha l ’ onere di ammettere di essere debitore del debitore esecutato, aggiungendo l ’ esistenza dei precedenti pignoramentied indicandone gli elementi identificativi. Tale conclusione -prosegue la ricorrente - dovrebbe trarsi dal principio della par condicio creditorum: infatti, se si ammettesse la legittimità d’una dichiarazione negativa tout court da parte del terzo nel caso sopra descritto, sarebbe impossibile la riunione delle procedure scaturite da plurimi pignoramenti del medesimo credito, con nocumento del creditore che ha eseguito il pignoramento successivo. 1.2.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell ’ art. 366, n. 3, c.p.c., in ragione della insufficienza grave dell’esposizione dei fatti di causa. N.R.G.: 9720/23 Pubblica udienzadel 5 febbraio 2025 Il ricorso, infatti , non riferisce in modo adeguato se, quando ed in quali specifici termini la dichiarazione di quantità resa dalla Poste Italiane fu sottoposta dal creditore procedente al giudice dell’esecuzione, né quali decisioni e provvedimenti adottò quest ’ ultimo a fronte della suddetta dichiarazione (v. il ricorso, pp. 2-3), nel tempo non breve trascorso tra l’udienza indicata in citazione ex art. 543 c.p.c. e l’avvio del giudizio di accertamento (avutosi con atto notificato a gennaio 2016 per il giugno 2016).

Indicazioni, queste ultime, tanto più necessarie a fronte della contestazione del Procuratore Generale, il quale - avendo accesso diretto agli atti - riferisce che il creditore procedente, pur essendo in possesso della dichiarazione di quantità resa dalla Poste Italiane s.p.a., non solo non la sottopose al giudice dell’esecuzione, ma anzi dichiarò, in modo evidentemente non corrispondente al vero, “che il terzo pignorato aveva omesso di rendere dichiarazione di quantità”. 1.3. La rilevata inammissibilità del ricorso esime il collegio dal sindacare la correttezza della decisione impugnata sia per quanto concerne i provvedimenti che il giudice dell’esecuzione deve adottare a fronte di una dichiarazione di quantità ambigua; sia per quanto concerne il tipo di dichiarazione che il terzo pignorato è tenuto a rendere, quando il medesimo credito sia colpito da pignoramenti successivi (questioni sulle quali oggettivamente la sentenza impugnata non sembra aver tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte).

Né possono dirsi sussistenti i presupposti per enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge sulle relative questioni, difettandone la potenziale serialità, siccome riferite a tematiche de praeteritorelative alla disciplina del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo anteriore alla novella del 2012.

2. Col secondo motivo è censurata la statuizione di rigetto dell ’ istanza di deferimento delgiuramento decisorio. La ricorrente deduce che la richiesta di giuramento decisorio era stata ritualmente formulata perché sottoscritta dalla parte; che esso era l’unico N.R.G.: 9720/23 Pubblica udienzadel 5 febbraio 2025 mezzo a disposizione della parte attrice; che l’oggetto del giuramento non presentava ragioni di inammissibilità. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti prescinde del tutto dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza di deferimento del giuramento decisorio non perché irrituale, ma sul presupposto che quell’istanza dovesse intendersi rinunciata, in quanto non reiterata nel precisare le conclusioni. Giusta o sbagliata che fosse, tale statuizione non è stata specificamente censurata.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così de