Cassation court dismisses appeal against County Court judgment regarding interpretation of tax liability sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Paolo Maselli's appeal against the Court of Appeal's decision regarding the interpretation of a County Court judgment. Maselli argued that the County Court's sentence implied a solidary liability for each of nine health agencies, whereas the Court of Appeal correctly interpreted the text as assigning individual, proportional shares. The court upheld the lower court's ruling, stating that the literal text and the absence of solidary liability language mandated a pro quota distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The court interprets the County Court's sentence as imposing individual, proportional liability on each health agency rather than solidary liability, rejecting the appellant's argument for a literal reading that would violate tariff parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10948/23proposto da: -) Maselli Paolo, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Francesco Maria Capitanio ; -ricorrente - contro -) ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato Guglielmo Ara; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 20 marzo 2023 n. 1228 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2016 Ferdinando Romano (capo del “Dipartimento Salute” della Regione Campania) fu citato dinanzi alla Corte dei conti dalla competente Procura Regionaleunitamente ad altri tre funziona r i della Regione. L’atto di citazione attribuiva ai convenuti la responsabilità per danno erariale, consistita nel non avere vigilato sulla programmata riduzione del numero di “Unità Operative” (complesse, semplici e semplici dipartimentali) di novediverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere . La mancata riduzione comportò il mancato adeguamento delle figure apicali preposte alle suddette strutture, con conseguente danno erariale consistito Oggetto:
Corte dei conti - sentenza di condanna - interpretazione del titolo esecutivo N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 nell’erogazione dei maggiori compensi pagati ai dirigenti delle Unità Operative in esubero, rispetto a quelli programmati.
2. Con sentenza 28.1.2019 n. 35 la Corte dei conti, sez. giur. per la Campania, rigettò la domanda e statuì che le spese di lite fossero “liquidate a carico delle” nove Aziende Sanitarie e Ospedaliere che la Procura contabile assumeva danneggiate “in euro 14.719,9 ciascuno”. Sei mesi dopo Ferdinando Romano cedette il suddetto credito per spese di lite ad uno dei propri difensori, l’avvocato Paolo Maselli.
3. La peculiare sintassi adottata dall’estensore della sentenza n. 35/19 della Corte dei conti iniziò da subito a generare unnotevole numero di liti. Per quanto in questa sede rileva, basterà limitarsi a ricordare che essa fu interpretata dal Maselli nel senso che ciascuna delle otto amministrazioni sanitarie fosse tenuta a versargli la somma di euro 14.719,9. In base a questo assunto, dopo avere ceduto parte di tale preteso credito a Maria Serena Stanganelli, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di alcune delle Aziende Sanitarie indicate nella sentenza della Corte dei conti n. 35/19 (le restanti furono aggredite in executivis da Maria Serena Stanganelli, come s’è detto cessionaria di parte del credito). A ciascuna di esse Paolo Maselli intimò il pagamento della somma di euro 14.719,9, oltre accessori e spese. Tra le Aziende esecutate vi fu la ASL Napoli 2 Nord (d’ora innanzi, per brevità, “la ASL”).
4. La ASL propose opposizione al precetto notificatole da Paolo Maselli deducendo, per quanto qui rileva, che il titolo esecutivo (sentenza n. 35/19 della Corte dei conti) andasse interpretato come segue: le nove aziende sanitarie indicate in sentenza erano state condannate a pagare pro quotala somma complessiva di euro 14.719,9 a ciascuno dei quattro convenuti. Paolo Maselli era dunque creditore della ASL solo di un nono della somma di euro 14.719,9, e dunque euro 1.635,54. N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 5. Con sentenza 3.5.2022 n. 1574 il Tribunale di Napoli Nord accolse l’opposizione e stabilì che il credito di Paolo Maselli nei confronti della ASL era pari ad euro 1.635,54, per le ragioni indicate dalla ASL opponente e sopra riassunte. La sentenza fu appellata dal soccombente.
6. Con sentenza 20.3.2023 n. 1228 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. Ritenne che il titolo esecutivo dovesse interpretarsi nel senso invocato dalla ASL sia per la grammatica (rectius, la morfologia) che per la punteggiatura. 6.1. Quanto alla morfologia del testo, la Corte d’appello osservò che la sentenza della Corte dei condannati non aveva condannato “ciascuna Azienda” a pagare alle parti vittoriose euro 14.719,9; aveva invece condannato le nove Aziende ivi indicate a pagare euro 14.719,9 “ a ciascuno”dei quattro convenuti.
Ne trasse la conclusione che Paolo Maselli era creditore di euro 14.719,9 nei confronti di nove debitori non solidali, che perciò rispondevano ciascuno pro quotadi un nono. 6.2. Quanto alla punteggiatura, osservò la Corte d’appello che il titolo esecutivo così recitava: “le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate, a carico delleAziende Sanitarie Napoli 3 Sud, Benevento, Napoli 2 Nord, Salerno, Caserta, Avellino, delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università di Napoli e dell’Azienda Ospedaliera IRCSS PASCALE, in € 14.719,9 ciascuno”.
Ne trasse la conclusione che tutto ilperiodo compreso fra le parole “a carico delle Aziende” e le parole “IRCSS Pascale”, in quanto racchiuso tra due virgole,fosse una proposizione incidentale. La statuizione doveva perciò leggersi come se dicesse: “le spese per i diritti o onorari sostenute daiconvenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate in € 14.719,9 ciascunoe sono poste a carico delle Aziende Sanitarie Napoli 3 Sud, Benevento, Napoli 2 Nord, Salerno,Caserta, Avellino, delle Aziende N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università di Napoli e dell’Azienda Ospedaliera IRCSSPASCALE”.
7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Paolo Maselli con ricorso fondato su un motivo. La ASL ha resistito con controricorso.
8. Con provvedimento del 10.10.2024 è stata proposta la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso, sul presupposto che l’interpretazione del titolo adottata dal giudice di merito fosse corretta e conforme all’art. 97 c.p.c..
9. Il ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Paolo Maselli censura l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato del titolo esecutivo. Deduce che in base alla sentenza 35/19 della Corte dei conti la ASL era tenuta a pagargli non già un nono della somma di euro 14.719,9, ma tale importo per intero. A sostegno di tale interpretazione spende i seguenti argomenti: -) “ciascuno” è un pronome;
è indeclinabile nel numero, e quindi era riferibile“agli enti sanitari, non ai convenuti”; -) tra le Amministrazioni condannate alla rifusione delle spese vi era un soggetto maschile (l’Istituto di ricerca “Pascale”), sicché (conclusione, questa, inespressa, ma implicita nel contesto) non doveva stupire che la Corte dei conti avesse declinato “ciascuno” al maschile invece che al femminile; -) la punteggiatura valorizzata dalla Corte d’appellonon era decisiva; N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 -) quando una pluralità di parti soccombenti viene condannata a rifondere le spese ad una pluralità di parti vittoriose, la solidarietà può sussistere solo dal lato passivo, no da quello attivo; -) la statuizione con cui la Corte d’appello ritenne impossibile sostenere che la Corte dei conti avesse condannato ciascuna delle nove amministrazioniivi indicate a pagare alla parte vittoriosa euro 14.719,9 (per un totale dunque di euro 132.479,1) era “ moralistica” e non basata su norme oggettive. 1.1.
Va premesso che non ha rilievo nel presente giudizio la sentenza 14.10.2024 n. 258 della Corte dei conti, sezione II centrale giurisdizionale d’appello, con la quale ai sensi dell’art. 211 cod. giust. cont. (d. lgs. 26.8.2016 n. 174) il giudice contabile ha interpretato la sentenza n. 35/19, stabilendo che ciascuna delle amministrazioni ivi indicate è tenuta a pagare a ciascuno dei quattro convenuti vittorioso un nono della somma di euro 14.719,9. A quella decisione,infatti, rimase estranea la ASL Napoli 2 Nord . 1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
L’interpretazione del titolo esecutivo adottata dalla Corte d’appello è infatti l’unica consentita dalle regole della morfologia, della sintassie della logica. 1.3. È l’unica consentita dalle regole della morfologia, in quanto chi volesse condannare più creditori di genere femminile (tra cui, indiscutibilmente, anche la “Azienda Ospedaliera IRCSS PASCALE”) a pagare ciascuno la medesima somma di denaro ad un creditore non scriverebbe “condanna le aziende a pagare euro X ciascuno”; ma avrebbe scritto “condanna ciascuna delle aziende a pagare ecc.”. 1.4.
È l’unica consentita dalla sintassi, perché la punteggiatura non è certo l’ultimo dei canoni interpretativied il giudice contabile scrisse: “ le spese per i diritti o onorari sostenute dai convenuti costituiti con difesa tecnica sono liquidate, a carico delleAziende Sanitarie Napoli 3 Sud, Benevento, Napoli 2 N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 Nord, Salerno, Caserta, Avellino, delle Aziende Ospedaliere Universitarie FedericoII e Seconda Università di Napoli e dell’Azienda Ospedaliera IRCSS PASCALE, in € 14.719,9 ciascuno”.
Nel periodo che precede: a)le parole “le spese” indicano il soggetto grammaticale;
b) nel periodo incidentale racchiuso tra due virgole (“a carico delle Aziende Sanitarie Napoli 3 Sud, Benevento, Napoli 2 Nord, Salerno,Caserta, Avellino, delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università di Napoli e dell’Azienda Ospedaliera IRCSS PASCALE ” ) le parole “a carico di” sono una locuzione polirematica , cioè una c ombinazion e di parole concepita come un’unica unità lessicale che regge il comple men to di specificazione “delle Aziende”. L’ineleganza del periodo non ne sopprime, né mascherail senso inequivoco, e cioè:
“le spese sono liquidatein euro 14.719,9 per ciascuno dei convenuti e sono a carico delle nove Aziende ivi indicate”. La mancanza di qualsiasi riferimento ad una condanna solidale, infine, correttamente - alla luce della previsione dell ’ art. 97 c.p.c. - ha indotto il giudice di merito a ritenere che la condanna sia avvenuta pro quota e ripartita in parti uguali. 1.5. Resta solo da aggiungere che le considerazioni svolte dal ricorrente , circa la misura del compenso a lui spettante in base al valore della causa, non sono spendibili per interpretare il titolo esecutivo.
Sarebbe scorretto dire: “l’interpretazione letterale del titolo va disattesa, altrimenti sarebbero violati i minimi tariffari”. L’eventuale violazione dei parametri tariffari va fatta valere con l’appello avverso il titolo che l’avrebbe compiuta e non distorcendo il testo letterale del titolo esecutivo: operazione che si tradurrebbe in una inammissibile impugnazione occulta.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. N.R.G.: 10948/23 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione accelerata comporta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, nella misura indicata nel dispositivo, reputata equa da questa Corte. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Paolo Masellialla rifusione in favore di ASL Napoli 2 Nord delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Paolo Masellial pagamento in favore di ASL Napoli 2 Nord, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.,della somma di euro 3.082; (-) condanna Paolo Maselli al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.,della somma di euro 5.000; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p