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Ordinanza — n. 5788/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties agreeing to terminate the dispute and offset costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because all parties jointly requested the termination of the subject matter of the dispute. The appellant, Fabio Ciccimarra, had challenged a lower court decision against the tax authorities, but both sides agreed to settle the conflict and compensate legal expenses. Consequently, the court ruled that the lack of interest in a ruling rendered the appeal inadmissible under Article 100 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; When parties jointly request the termination of the subject matter of the dispute, the lack of interest in a ruling renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessazione materia contendere cessazione materia del contendere inammissibilità ricorso carenza interesse pronuncia compensazione spese giudizio ricupero d'imposta esecuzione per crediti fiscali sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.;
art. 100 c.p
la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.;
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21405/22proposto da: -) Ciccimarra Fabio, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Fiorella Titolo ed Angelo Scala ; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia s.p.a. , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ambedue domiciliati ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diL'Aquila n. 287/22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; considerato che 1. Fabio Ciccimarra ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n. 287/22; hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Equitalia Giustizia s.p.a.;

2. con due atti datati 14 gennaio 2025 e 17 gennaio 2025 tutte le parti hanno dichiarato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese; Oggetto: cessazione della materia del contendere N.R.G.: 21405/22 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.;

3. la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.;

4. le spese vanno compensate, valorizzata a tal fine, quale grave ed eccezionale ragione, la concorde richiesta in tal senso delle parti; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c