Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5767/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal waiver of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5767/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal waiver of the proceedings. The appellant, represented by two lawyers, submitted a request for correction of a material error, but subsequently withdrew the appeal, citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the waiver met all statutory requisites and thus no further judgment on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinguished when the appellant formally waives the proceedings, provided the waiver complies with statutory requirements and does not prejudice the opposing party's indefensibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal extinction of proceedings material error correction Civil Procedure Code formal waiver Cassation appeal indefensibility spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 18901/2024R.G. proposto da: SBAFFI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO SERRA, 21, presso lo studio dell’avvocato RASI SALVATORE ALBERTO (RSASVT48M02C573N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPPELLINI MARINA (CPPMRN54R45H501O) -ricorrente- PORCELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA, 86, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA (MLCNDR66C03H501U) che lo rappresenta e difende -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.20552/2024depositata il 24/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la natura del procedimento ed in disparte l’indefensiodella parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente Ti