Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of both main and subsequent appeals by the appellant parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the withdrawal of both the main and subsequent appeals by the appellant parties. The appellants, represented by their lawyers, formally renounced their claims against the respondent company and the bank, which the respondent accepted. Relying on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that no further judicial determination was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: The court may declare proceedings extinguished when both the main and subsequent appeals are withdrawn by the appellant parties, provided the respondent accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22219/2024 R.G. proposto in via principale da: MELE DOMENICA, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA PUCCINI, 70, presso lo studio dell’avvocato MARCIALIS LUIGI (MRCLGU56S17I765X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- e su quello successivo proposto da: COCCO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA PUCCINI, 70 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LAPICCA DANIELA (LPCDNL70L61B354D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- entrambi contro PENELOPE SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare, presso lo studio dell’avvocato DE MEO MICHELE(DMEMHL41E20F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato DEIANA MARIA GIOVANNA (DNEMGV68M47L093L) -controricorrente su entrambi i ricorsi - nonchécontro INTESA SAN PAOLO SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.257/2024depositata il 27/06/2024. letta la rinuncia al ricorso principale ed al ricorso successivo proposta dalle rispettive parti ricorrent i e l ’ accettazione del le rinunce da parte della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunc e da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presi