Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Murgia Eugenio, withdrew the case against Amco Asset Management and Banco di Sardegna, which was subsequently accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further judgment on merits or costs was necessary, extinguishing the proceedings entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the controricorrente, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without any further ruling on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10409/2024 R.G. proposto da : MURGIA LUIGI EUGENIO, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA SCANO 27 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CABONI SILVA MARIA (CBNSVM58T46I647I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI N.47, presso lo studio dell’avvocato BOSCIA PIER LUIGI (BSCPLG68T17L117C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BANCO DI SARDEGNA SPA, SPECIAL GARDANT SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.317/2023depositata il 18/10/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del la controricorrente , costituitasi nelle qualità indicate nel controricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente