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Decreto — n. 5763/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5763/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The parties had previously accepted this withdrawal, satisfying the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree extinguishing the proceedings without further substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal Cassation dismissal condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15928/2023 R.G. proposto da : BONANNO ALESSANDRO, BONANNO DAVIDE, COSTA NADIA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA CESARE BATTISTI N. 1, presso lo studio dell’avvocato SCARCELLA ATTILIO (SCRTTL74T25F158P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COSTA OSVALDO, COSTA NADIA, D'ANGELO ORNELLA, elettivamente domiciliati in MILANO ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 46, presso lo studio dell’avvocato ZAPPIA ROBERTO (ZPPRRT61T12H224O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1501/2023depositata il 09/05/2023.letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e la contestuale accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente Titol