Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The proceedings involved a dispute between a private individual and a company regarding a prior appellate judgment, with the plaintiff subsequently renouncing their rights. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, thereby extinguishing the litigation without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14050/2024 R.G. proposto da : MELE DOMENICA, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA PUCCINI, 70 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARCIALIS LUIGI (MRCLGU56S17I765X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PENELOPE SPV SRL, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare N. 21, presso lo studio dell’avvocato DE MEO MICHELE (DMEMHL41E20F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato DEIANA MARIA GIOVANNA (DNEMGV68M47L093L) -controricorrente- nonchécontro INTESA SAN PAOLO, INTRUM ITALY SPA-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.99/2024depositata il 19/03/2024. letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee considerata l’indefensio delle parti rimaste intimate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il President