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Decreto — n. 5760/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs shared equally between parties for half-proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the respondent had filed a counter-claim after the withdrawal, the court noted this did not render the withdrawal superfluous. Consequently, the judgment was issued as a declaration of extinction with costs shared equally between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes proceedings regardless of subsequent counter-claim filing, resulting in equal cost allocation for half-proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings costs allocation half-proceedings counter-claim filing condono delle spese procedurali recupero dei costi anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Visto l’art. 391 , secondo comma, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21222/2024 R.G. proposto da : CINÀ CECILIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEMINARA UMBERTO (SMNMRT58E29G273F) -ricorrente- contro SOLMONA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Palermo via E. Notarbartolo 5, presso lo studio dell’avvocato BARRESI MAURO (BRRMRA80A03G273T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.271/2024 depositata il 12/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, pur non essendosi stata accettazione della rinuncia, deve rilevarsi che parte resistente, sia pure adducendo di non avere ricevuto notificazione del ricorso ed assumendolo solo depositato, ha provveduto a depositare controricorso solo dopo un’istanza di visibilità depositata il 13 dicembre 2024, cui, tuttavia, era seguita lo stesso giorno in ora successiva il deposito dell’atto di rinuncia; che tale deposito, essendo rimasto ignoto alla parte resistente, non rendeva superfluo depositare il controricorso; che, in conseguenza, sussiste il potere di liquidazione delle spese, stante la mancata accettazionedella rinuncia; che esse si possono compensare per la metà, stante la rinuncia alla prosecuzione del giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Visto l’art. 391 , secondo comma, c.p.c. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate, previa compensazione per la metà, in euro 1.100, oltre duecento per esborsi, spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 02/03/2025