Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved Serena De Giovanni against AXA Assini SpA and Mario Razza regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, leading to the immediate extinction of the case without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29161/2022 R.G. proposto da : DE GIOVANNI SERENA CHIARA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA MONTEBELLO, 24, presso lo studio dell’avvocato VENTURINI FABIO (VNTFBA67P02A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AXA ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO ITALIA 6, presso lo studio dell’avvocato MARINO CORRADO ANTONIO (MRNCRD58M26L650A), rappresentata e difesa dal medesimo e dall'avvocato DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO (DLBGND69S03F205J) -controricorrente- nonchécontro RAZZA MARIO-intimato- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1381/2022 depositata il 29/04/2022. letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente tramite sottoscrizione di uno dei due suoi legali, da ritenersi muniti di mandato disgiuntivo; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2025. Il Pr