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Decreto — n. 5756/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5756/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Antonio Melchionna, voluntarily withdrew the case against the Lombardy Fund, which accepted the withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code were met, necessitating the termination of the proceedings without further substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code voluntary withdrawal Cassation appeal condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19125/2023 R.G. proposto da : MELCHIONNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PLINIO N. 11 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO FRANCESCO (CNNFNC60H19C351D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA LOMBARDA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA TURATI, N. 8, presso lo studio dell’avvocato BARBERI MAURO ADRIANO (BRBMDR56E11F205B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANOn.1988/2023depositata il 15/06/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 28/02/2025. Il Presidente Titola