Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joint participation by third-party garnishees in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Michele Pirro's appeal against the Court of Appeal's decision regarding execution proceedings. The core issue was that the necessary joint participation of the third-party garnishees (BNL and Poste Italiane) was absent from the original trial. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible and remanded the case to the Tribunal of Enna for retrial with proper procedural integrity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3; Art. 354, c.p.c.: In necessary joinder of parties, the absence of a required third party renders the judgment voidable, necessitating cassation and remand to restore full adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10169/2023 R.G. proposto da MICHELE PIRRO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Giuseppe Gioia , con domicilio digitale giuseppe.gioia@avvocatienna.legalmail.it -ricorrente - contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difes a dall ’ avv. Fulvia Fazzi , con domicilio digitale fulvia.fazzi@avvocatienna.legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ Appello di Caltanissetta n. 389 del 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/1/2025 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE − s ulla scorta dell ’ ordinanza del 28/12/2012 emessa dal Tribunale di Enna – che, in composizione collegiale, aveva riformato il rigetto del provvedimento exartt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. richiesto dall’odierno ricorrente e condannato la controricorrente a rifondere le spese di entrambe le fasi del procedimento – Michele Pirro pignorava i crediti vantati da Acquaenna s.c. nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.; − l a menzionata società, corrisposta banco iudicis al creditore una somma, proponeva opposizione all’esecuzione contestando il diritto di agire in executivis per le spese giudiziali del primo grado del predetto procedimento;
− s ospesa la procedura esecutiva ed introdotto dal Pirro il giudizio di merito, in contraddittorio con la Acquaenna, il Tribunale di Enna dichiarava l’insussistenza del diritto dell’opposto di promuovere l’esecuzione per importi eccedenti a quelli già pagati dalla debitrice, dichiarava inammissibile la domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c. di ripetizione delle spese corrisposte in esito al primo grado del procedimento cautelare di nunciazione e condannava l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese di lite; − i nvestita dell ’ impugnazione di Pirro, la Corte d ’ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 389 del 31/10/2022, accoglieva l’appello limitatamente all’ammontare delle spese liquidate dal primo giudice;
− a vverso tale decisione Michele Pirro proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; − resisteva con controricorso Acquaenna s.c. ; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 1 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiatada una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
− infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terz i pignorati – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. – non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023); − il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente Aggiunto di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha – con ampia ed articolata motivazione – rigettato un ’ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412- 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenzadella Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»;
− la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. , al giudice di primo grado e, cioè, al Tribunale di Enna (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella