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Ordinanza — n. 5663/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address procedural changes in the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5663/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate their claim regarding a procedural change from ordinary to special lease proceedings. While the lower court noted a change in procedure, the appellant merely cited an earlier order without addressing subsequent events or explaining the trial's conclusion. Consequently, the court ruled the appeal non-correlated with the lower court's reasoning and dismissed it, ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 1344 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to correlate their grounds with the lower court's reasoning or omits to address specific factual assertions made by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural change correlation of grounds special lease proceedings failure to address facts costs of judgment non-correlated reasoning contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Peraltro, ulteriore inammissibilità si potrebbe individuare nel profilo revocatorio per errore di fatto ex art. 395 n.
Art. 1344 c.c.
La conduttrice, nel costituirsi in giudizio, contestò le domande, allegò incertezze in ordine sulla destinazione dei terreni e chiese dichiararsi la nullità dei contratti di locazione ex art. 1344 c.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1344 c.c
La conduttrice, nel costituirsi in giudizio, contestò le domande, allegò incertezze in ordine sulla destinazione dei terreni e chiese dichiararsi la nullità dei contratti di locazione ex art. 1344 c.c.
art. 327 c.p
artt. 40 comma 3 c.p
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –deducente: “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 comma 3 c.p.c.
art. 183 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 359 del 2005
7074 del 2017, a suo tempo affermato da Cass. n. 359 del 2005.
Sez. Un., n. 7074 del 2017
Viene in rilievo il principio di diritto, ribadito ex multisanche da Sez. Un., n. 7074 del 2017, a suo tempo affermato da Cass.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21836/2022 R.G. proposto da: ESCURSIONI IN AVVENTURA DI LUIGI PORRINO, in persona del titolare, rappresentata e difes a dall'avvocato MARCO CALVINO e domiciliat a presso il domicilio digitale del medesimo, pec: -ricorrente- contro DI CERBO GIULIO, IMMARD SRL, TESCIONE LUIGI, CERRETO DOMENICO, CERRETO DOMENICO, TESCIONE GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIANA VERDE e GIOVANNI VERDE ed elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, in ROMA VIA TAGLIAMENTO N 14, -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 802/2022 depositata l’08/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal la ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Rilevato che: Domenico Cerreto,Giulio Di Cerbo, Maria Rispoli, e la Immard s.r.l. , in persona del legale rappresentante, con ricorso del 20/9/2010, convennero in giudizio la ditta individuale “Escursioni in avventura di Luigi Porrino” esponendo che, a seguito di stipulazione di due contratti di locazione relativi a terreni ubicati in agro Limatola (BN) in favore della convenuta, la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di luglio 2009 e responsabile di arbitrarie trasformazioni dello stato dei luoghi. Chiesero pertanto dichiararsi l’intervenuta risoluzione dei contratti per grave inadempimento della convenuta e condannarsi la conduttrice all’immediato rilascio dei terreni oltre che all’immediata restituzione di ulteriore particella abusivamente occupata.

La conduttrice, nel costituirsi in giudizio, contestò le domande, allegò incertezze in ordine sulla destinazione dei terreni e chiese dichiararsi la nullità dei contratti di locazione ex art. 1344 c.c. posti in essere al solo fine di eludere il divieto di inutilizzabilità dei beni, sottoposti a vincolo di recupero ambientale, vertendosi in tema di “cava sospesa” con gli obblighi di risanamento ambientale imposti dalla Regione Campania; chiese altresì, accertata la mala fede dei locatori, la restituzione di una serie di somme indebitamente versate alla locatrice per impossibilità dell’oggetto del contratto.

Il Tribunale accolse le domande, dichiarò risolti di contratti di locazione per fatto e colpa della conduttrice e la condannò al pagamento di somme a titolo di canoni non saldati, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla medesima. La soccombente propose appello, con atto di citazione del 21/10/2016, e nel contraddittorio con i locatori, la Corte d’Appello di Napoli, dopo aver sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della tempestività dell’appello, trattandosi di materia soggetta al rito speciale locatizio, disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 802 dell’8/3/2022, dichiarò inammissibile il gravame perché proposto con rito ordinario e non con rito locatizio, nonostante la causa fosse stata trattata in primo grado con il rito speciale.Secondo la corte territoriale l’appello era tardivo perché, entro i termini di cui all’art. 327 c.p.c., era stato notificato l’atto di citazione ma non anche depositato il ricorso con iscrizione a ruolo della causa, con ciò determinando una irredimibile tardività dell’impugnazione.

Avverso la sentenza la ditta soccombente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resistono le parti indicate in epigrafe con congiunto controricorso. In vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della causa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte controricorrente, prendendo atto dell’irrituale proposizione da parte della ricorrente di un “controricorso” al controricorso, ha depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –deducente: “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 comma 3 c.p.c. 414 e ss. c.p.c. 447 bis c.p.c. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”- la ricorrente assume che la corte d’appello ha errato nel ritenere che il giudizio fosse stato trattato in primo grado con rito lavoro quando, invece, essendo stata svolta una istruttoria, doveva ritenersi evidente che il giudizio, pur introdotto con ricorsocon rito lavoro, era poi stato mutato in rito ordinario con l’ammissione dell’istruttoria.

Il motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto, di fronte alla motivazione resa dalla corte partenopea, quella riportata nell’ultima proposizione della pagina 3, sia nelle premesse a pag. 4-5, sia nell’illustrazione del motivo, omette di prendere posizione sulle affermazioni di cui a detta proposizione, cioè sull’essere stato disposto il cambiamento del rito e sull’essere stata decisa la causa in primo grado in un’udienza di discussione, all’esito delle quale veniva letto il dispositivo. Parte ricorrente si limita ad evocare e produrre il provvedimento emesso in data 24 gennaio 2011, con cui venne disposto ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ma nulla dice su che cosa avvenne dopo ed in particolare nulla osserva sull’esistenza di una modifica del rito successiva e, soprattutto, sul modo in cui venne pronunciata la sentenza.

Parte ricorrente si astiene dal riferire dello svolgimento successivo del processo ed anche dal produrre i verbali fino alla decisione per dimostrare che non vi era stato cambiamento del rito. Il motivo risulta inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione. Viene in rilievo il principio di diritto, ribadito ex multisanche da Sez. Un., n. 7074 del 2017, a suo tempo affermato da Cass. n. 359 del 2005. Peraltro, ulteriore inammissibilità si potrebbe individuare nel profilo revocatorio per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. sottesa alla prospettazione che il rito non fu cambiato da quello ordinario (con cui era stato introdotto il giudizio, al contrario di quanto riferisce la sentenza nel “fatto”) in quello locativo, di contro all’affermazione opposta della sentenza.

Inammissibile è il “controricorso in replica al controricorso avversario”. Anche le produzioni fatte dalla parte controricorrente con la memoria, fra cui l’ordinanza riservata del 17 settembre 2015, con la quale venne disposto effettivamente il mutamento del rito, sono inammissibili, fermo naturalmente il carattere dirimente dell’esposta ragione di inammissibilità del motivo. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. La parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se