Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual grounds and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 366, paragraph 6 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that commercial penalty interest rates were incorrectly applied to a lease improvement agreement rather than a construction contract, but failed to cite the specific contractual clauses supporting this interpretation. Consequently, the court ruled that the complaint was insufficient to allow a review of the merits and constituted an improper request for factual re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the ground of complaint lacks specific factual indications supporting the alleged violation of law, thereby preventing the court from examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23139/2022 R.G. proposto da: ZETA GENERAL SERVICE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO ARCESE e SIMONETTA AVERSA ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA in ROMA VIALE MAZZINI 55, --ricorrente- contro FRUSINO GROUP SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MARZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato LEONARDO GIANNUZZI in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, n.-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdi ROMA n. 4236/2022 depositata il 21/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal la ConsiglieraANNA MOSCARINI.
Rilevato che: la società Zeta General Service Group S.p.A, con contratto del 27/4/2011, concesse in locazione alla società Frusino Group s.r.l. due porzioni di terreno di circa 6000 mq site in Alatri (FR), destinate ad esercizio commerciale, impegnandosi a consegnare alla conduttrice il complesso commerciale, ristrutturato e rifinito “al civile”, entro e non oltre il 31/7/2021, prevedendo altresì, per il caso di non ultimazione dei lavori alla scadenza, la facoltà della Frusino di provvedervi direttamente, con diritto a ripetere dalla locatrice l’importo delle spese effettuate, calcolato sulla base del Prezziario della Regione Lazio.
Con scrittura privata del 5 / 5/ 2011, la Zeta General demandò alla conduttrice l’esecuzione dei lavori interni al complesso commerciale, già di propria competenza, con obbligo di rifusione delle spese entro 60 giorni dall’ultimazione e contabilizzazionedegli stessi. Una volta eseguiti i lavori, e previa introduzione di un accertamento tecnico preventivo, la Frusino agì in monitorio per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le opere accertate e quantificate in ATP e per il rimborso delle spese sostenute per ilcompletamento dell’area esterna destinata a parcheggio. la Zeta General propose opposizione ad entrambi i decreti ingiuntivi e il Tribunale di Frosinone, disposta una CTU, in adesione alle risultanze della stessa, rigettò le due opposizioni, accertando l’inadempimento della locatrice all’obbligazione, assunta mediante le scritture private, di rimborsare il costo dei lavori che Frusino era stata autorizzata a realizzare in sua sostituzione; per l’effetto, condannò l’opponente al pagamento in favore dell’ingiungente dell’importo di € 292.324,56 oltre i.v.a. ed interessi nella misura indicata nel decreto ingiuntivo.
A seguito di appello della Zeta General che contestò, per quanto ancora rileva, l’erronea applicazione al caso di specie degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, previsti per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, con la conseguente inapplicabilità della normativa speciale alla locazione oggetto del giudizio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4236/2022, ha rigettato l’appello rilevando la correttezza del tasso di interessi applicato, sul presupposto che il contratto avesse ad oggetto non soltanto la regolamentazione delle obbligazioni derivanti da un rapporto di locazione, ma anche quelle relative alla realizzazione di uno specifico opus da consegnare, riconducibile alla generale categoria delle obbligazioni derivanti da un contratto di appalto, certamente soggetto, quanto al calcolo degli interessi, alla normativa applicata dal Tribunale.
Avverso la sentenza, la società Zeta General Service S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. La società Frusino Group S.r.l. resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 2 del D.Lgs. 231/2002, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabili alla fattispecie la disciplina degli interessi moratori propri delle transazioni commerciali.
La ricorrente sostiene che la corte d’appello ha errato nel qualificare il contratto in questione come contratto d’appalto, con ciò che ne consegue in materia di interessi moratori, quando, invece, si sarebbe trattato di un patto aggiuntivo al contratto dilocazione per il rimborso delle spese relative ad opere di miglioria, realizzate dalla conduttrice nelle unità commerciali condotte in locazione. Il motivo è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza in quanto non fornisce l’indicazione specifica, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., degli atti su cui il ricorso si fonda, non essendo in particolare riprodotto né direttamente né indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente) per quanto dovrebbe sorreggere la censura il testo dello specifico contratto di appalto della cui interpretazione si discute.
Questa Corte non è posta, pertanto, nelle condizioni di poter scrutinare la censura. Inaggiunta per mera completezza, ma sempre in modo decisivo, si osserva che il motivo, pur prospettando formalmente la violazione di legge, mira nella sostanza a una rivalutazione del merito, ossia ad una diversa interpretazione del contratto di appalto dedotto in causa, senza neppure prospettare e spiegare , come avrebbe dovuto, la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, disciplinati dagli artt. 1362 e ss. c.c. Sotto tale profilo il motivo è inidoneo ad assumere i contenuti necessari per dedurre detta violazione, impingendo piuttosto in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti non consentita a questa Corte, vigente il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo l’esegesi fornitane dalle note sentenze delle Sezioni Unite. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovut