Cassation court remands case to determine if equal cost splitting applies to multiple upper apartments under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal and remanded the case to the Second Civil Section for further examination. The lower courts ruled that costs for preliminary structural work should be split equally among all affected upper apartments, rejecting the appellants' claim for a disproportionate share based on property value. The Supreme Court identified a significant legal question regarding the interpretation of Article 1125 of the Civil Code concerning cost allocation in multi-unit buildings and ordered a re-evaluation of this specific issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1123, 1125 c.c.: In cases involving multiple upper apartments affected by common structural works, the court must determine whether equal cost sharing applies per unit or based on property value, requiring a specific analysis of the contractual intent and factual circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15444/2022 R.G. proposto da : BIANCO ANDREA, GIBELLINI RAFFAELLA, rappresentat i e difes i dall'avvocato VARISCHI PIERLUIGI, domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro GROSSO ADELAIDE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CAMICI GIAMMARIA unitamente all'avvocato DELFINO ALBERTO, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1307/2021 depositata il 29/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA.
Rilevato che Adelaide Grosso conveniva in giudizio Andrea Bianco e Raffaella Gibellini chiedendo che venisse accertato il danno cagionato al suo immobile dai lavori di ristrutturazione, con posa in opera di nuove piastrelle sul pavimento preesistente, in uno dei due appartamenti soprastanti, eseguite dai precedenti proprietari Ponta e Ratti, laddove i successivi proprietari, così convenuti, avevano conoscenza dei problemi lamentati dalla deducente, in quanto nel rogito i venditori avevano specificato di avere già ricevuto richieste risarcitorie dalla stessa, proprio in conseguenza dei suddetti lavori, sicché gli acquirenti si erano assunti ogni conseguente onere economico a fronte di una riduzione del prezzo; parte attrice, pertanto, chiedeva la condanna al risarcimento del mancato guadagno riferibile all’impossibilità di locare il suo appartamento, quantificato in 28.800,00 euro, nonché la condanna al rimborso dell’importo di 513,34 euro, pari alla quota di un terzo di quanto da essa anticipato alla s.r.l.
Trevisiol per l’esecuzione dei sondaggi nella sua proprietà, propedeutici all’esecuzione dei lavori di riparazione; si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento di danni, quantificati in 175.000,00 euro, sostenendo che il comportamento ostruzionistico di Grosso aveva comportato l’impossibilità di mettere in sicurezza il loro immobile e quindi poterlo utilizzare, tanto più che, a séguito dell’esposto dagli stessi presentato, il Comune di Varazze aveva emesso l’ordinanza nr. 32 del 24 luglio 2015 con cui aveva ingiunto a tutti i proprietari interessati di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, vietando nelle more l’utilizzo dei 3 appartamenti coinvolti tra cui quelli delle parti in lite; il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva quella riconvenzionale al risarcimento di danni liquidati in 4.800,00 euro annuali a decorrere dal mese di luglio 2015 sino alla esecuzione dei lavori di rispristino della sicurezza e, comunque, sino alla revoca dell’ordinanza resa dal Sindaco di Varazze; la Corte di appello riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda attorea per il rimborso della quota del costo dei sondaggi propedeutici, respingendo la domanda riconvenzionale, condannando attrice e convenuti a pagare le spese di consulenza tecnica in pari misura, e compensando le spese di lite al 50% limitatamente al primo grado, ponendole per il residuo, e per l’intero quanto al secondo grado, a carico degli originari convenuti; in particolare, ad avviso della Corte territoriale il dissenso di Grosso all’esecuzione dei lavori proposti dalle controparti era stato argomentato ritenendo quelli dannosi per la sua proprietà, come emerso dall’istruttoria orale e documentale quanto a verbali assembleari di condominio, senza che i convenuti avessero provato di aver tenuto conto delle perplessità così espresse prospettando alternative o comunque non limitandosi ad evidenziare la pretesa inerzia dell’attrice che, invece, aveva già in precedenza messo a disposizione le chiavi del proprio appartamento per le verifiche del caso, con conseguente esclusione del comportamento ostruzionistico allegato a ragione della richiesta risarcitoria articolata in riconvenzione; inoltre, la Corte di appello affermava essere emerso che i lavori preliminari afferenti ai solai erano stati utili agli appartamenti di tutte le parti in lite, con conseguente presunzione di comune incarico e applicazione della pari quota di un terzo quanto ai correlati costi; avverso questa decisione ricorrono per cassazione Andrea Bianco e Raffaella Gibellini, formulando tre motivi; le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123, 1125, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
a) l’incarico per lo svolgimento dei lavori preliminari eseguiti dall’impresa Trevisiol era stato dato dalla sola Grosso, come da dichiarazione del titolare della società, in coerenza con la relativa fattura, e con i benefici fiscali ottenuti dalla stessa committente;
b) Grosso non aveva richiesto il pagamento della medesima quota ai proprietari del terzo appartamento coinvolto;
c) in ogni caso il riparto avrebbe dovuto essere in proporzione al valore dell’immobile, e dunque per il doppio a carico di Grosso; con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato, nella fattispecie, dalla pretesa mancanza di un progetto condiviso di lavori, atteso che l’istruttoria, e in specie la missiva indirizzata dell’ingegnere incaricato a Grosso, aveva dimostrato che per le onerose modifiche ai lavori inizialmente oggetto di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), era necessario il consenso degli altri proprietari che si erano a loro volta mostrati favorevoli, laddove, per procedere, sarebbe stato pertanto necessario modificare la documentazione SCIA che Grosso si era rifiutata di restituire senza attivarsi per apportare modifiche, posticipando gli interventi che erano stati infine effettuati nel 2019, come da SCIA, in modo corrispondente al progetto del 2015; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel regolare l’onere delle spese, da porre integralmente a carico di Grosso, mancando di considerare che quest’ultima aveva dato impulso alla lite, vedendo rigettarsi in prime cure, senza appello, la domanda di danni, sicché non era in ogni caso condivisibile la regolazione delle spese, con compensazione parziale, priva di motivazione;
Considerato che il Collegio ritiene che il ricorso debba essere trasmesso alla Seconda Sezione civile di questa Corte, per competenza tabellare; infatti, il primo motivo di ricorso, in particolare, pone una significativa questione afferente alla corretta interpretazione dell’art. 1125, cod. civ., nel caso di plurimi immobili sovrastanti, e dunque se in tal caso le misura di eguale riparto delle spese, così venute in questione, sia da intendere con suddivisione per il numero dei cespiti o per metà tra quello sottostante e quelli super