Cassation court dismisses appeal against Italfondiario due to res judicata and declares case extinct between other parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against Italfondiario S.p.A. inadmissible because the lower court judgment had already become final and binding. Meanwhile, the proceedings were extinguished between the plaintiff and Algos S.r.L. due to mutual withdrawal of claims, and costs were compensated against Phoenix Asset Management S.p.A. The court ruled that no further defense activity by the latter justified separate cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: The judgment is extinguished upon mutual withdrawal of claims, while appeals against parties with final judgments are inadmissible due to res judicata.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.857/2022 R.G. proposto da : HOTEL DELLA TORRE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MASSUOLI EMANUELE (MSSMNL72A31L117N), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., in qualità di mandataria di TIBERIUS SPV s.r.l.,in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via di VILLA GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARGANI GUIDO (GRGGDU63B25H501D), domiciliazione telematica in atti -controricorrente – nonché contro ALGOS S.R.L., in qualità di mandataria di NOSTOS SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA, alla via delle Quattro Fontane n. 10 presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO (GHILCU42H04F839G) che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -ricorrente incidentale - R.g. n. 857 del 2022;
Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A.,VESTA FINANCE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2815/2021depositata in data 1/10/2021 . R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/11/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La Hotel della Torre S.r.l. - premesso di avere stipulato nel 1999 un contratto di mutuo con Banca Antonveneta s.p.a.; che quest’ultima promuoveva azione esecutiva nei suoi confronti avanti al Tribunale di Roma (esecuzione iscritta al n. 681/06); che nei successivi atti esecutivi Antonveneta S.p.a. dichiarava di avere ceduto il 29.12.2006 il proprio credito a Vesta Finance s.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta ufficiale del 3.2.2007; che tale contratto tuttavia non era stato depositato nella procedura esecutiva n. 681 del 2006; che l’immobiledi sua proprietà e adibito a hotel era stato oggetto di rilascio tramite la forza pubblica, e che lo stesso era stato venduto nel corso della procedura esecutiva a un prezzo incongruo; che pertanto essa attrice aveva subito gravi danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; che in particolare dell’atto di cessione non vi era prova della materiale esistenza; che lo stesso sarebbe comunque nullo, perché non vi erano i presupposti di cui alla legge n. 130 del 30/04/1999 per l’attività di cartolarizzazione, ossia l’oggetto sociale dedicato (art.
3) e l’iscrizione all’elenco speciale di Banca d’Italia (art. 2 comma 6); che neppure vi era specifico riferimento alla cessione in blocco nel registro delle imprese (artt. 1 e 4) - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Vesta Finance s.r.l., e Italfondiario s.p.a., quale mandatario di Vesta Finance s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni, che quantificava inoltre ventisette milioni di euro ( € 27.540.910,00 ) anche a titolo di danni non patrimoniali, stante la responsabilità ex artt. 2059 c.c., 185 e 629 c.p. Si costituiva Vesta Finance s.r.l. chiedendo respingersi tutte le domande avanzate nei propri confronti.
Italfondiario s.p.a. rimaneva contumace. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle Tiberius S.p.v. s.r.l., succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di Vesta Finance s.r.l., tra i quali i crediti vantati originariamente dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. nei confronti della Hotel Della Torre s.r.l., spiegava intervento adesivo rispetto alla posizione di Vesta Finance s.r.l., tramite la propria mandataria Phoenix Asset Management S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice volte a sentir accertare e dichiarare la invalidità o la inoperatività o la inefficacia dell’operazione di cartolarizzazione intervenuta tra Vesta Finance s.r.l. e Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.
Quale avente causa di Tiberius S.p.v. s.r.l. spiegava intervento adesivo anche Nostos S.p.v. s.r.l., sempre al fine di far dichiarare inammissibili o rigettare le domande dell’attrice volte a contestare la bontà dell’acquisto dei suddetti crediti. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8523 del 25/09/2019, respingeva le domande di parte Hotel della Torre s.r.l. e la condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta e di parti intervenute. Avverso la sentenza proponeva appello Hotel della Torre s.r.l., dolendosi, con un primo motivo, dell’errata interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. in combinato disposto con l’articolo 185 c.p. e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 629 c.p.; con un secondo motivodell’errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 e deduceva la nullità assoluta e non sanabile del contratto di cartolarizzazione del 29/12/2006; con un terzo motivo, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. anche in relazione all’art. 96 c.p.c.; con un quarto motivo, della violazione e falsa interpretazione dell’art. 58 d.lgs. 385 del 1993, comma 2, e art. 4 legge n. 130 del 1999; con un quinto motivo, della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; con un sesto motivo, R.g. n. 857 del 2022;
Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle dell’infondatezza della condanna comminatale ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese di giudizio. Si costituiva Vesta Finance srl, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello. Si costituiva Tiberius Spv s.r.l., attraverso la propria mandataria Phoenix Asset Management S.p.a., chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello. Si costituiva Nostos Spv s.r.l. chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello.
Italfondiario s.p.a. rimaneva contumace. Alla prima udienza tenutasi il 15/09/2020 le parti davano atto della pendenza di trattative e chiedevano termine. Alla successiva udienza del 26/01/2020 la Corte d’appello invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni. Le parti chiedevano comunque fissarsi successiva udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello rinviava per tale incombente al 25/05/2021. Hotel della Torre s.r.l. depositava in data 24/05/2021 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla posizione di Vesta Finance s.r.l. , a spese compensate;
Vesta Finance s.r.l. depositava in pari data dichiarazione di accettazione della rinuncia. La Corte d’appello di Milano , con sentenza n. 2815 del 1/10/2021, così provvedeva: «dichiara l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio del processo introdotto con atto di citazione in appello proposto da Hotel della Torre s.r.l. nei confronti di Vesta Finance s.r.l., nel quale sono adesivamente intervenuti Phoenix Asset Management S.p.a. quale mandataria di Tiberius Spv s.r.l. e Nostos Spv s.r.l., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8523/2019 in data 25/09/2019, della quale per l’effetto dichiara il passaggio in giudicato.
R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle - Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.». Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la Hotel Della Torre S.r.l. Resiste con controricorso la Phoenix Asset Management quale mandataria di Tiberius S.p.v. s.r.l. Resiste con proprio controricorso, contenente ricorso incidentale, la Algos S.r.l. quale mandataria di Nostos SPV S..rl. Italfondiario S.p.a. e Vesta Finance in liquidazione sono rimast i intimata. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La parte ricorrente e la controricorrente Phoenix Asset Management S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di ricorso unico è così rubricato: «Nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. in relazione all’ art. 112 c.p.c.: mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riguardo alla domanda svolta da Hotel della Torre s.r.l. nei confronti di Italfondiario s.p.a.» La ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha proceduto all’esame della domanda, o del capo di domanda, relativo a Italfondiario S.p.a. e svolge un complesso ragionamento relativo al fatto che Vesta Finance s.r.l.
è stata inserita nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (nelle sua versione anteriore al d.lgs. n. 141 del 2010) solo in data 29/11/2007 e quindi quasi un anno dopo la sottoscrizione del contratto di cartolarizzazione di crediti sottoscritto tra Banca Antonveneta s.p.a. e Vesta Finance s.r.l. a R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle Lugano, in data 29/12/2006, e da tanto deriva la responsabilità di Italfondiario S.p.a. per avere mancato ai suoi doveri di verifica e monitoraggio della rispondenza dell’operazione di cartolarizzazione contestata, operata da Banca Antonveneta s.p.a. e Vesta Finance s.r.l., alla normativa vigente, con particolare riferimento all’esecuzione immobiliare R.G.E. 681/2006 del Tribunale di Roma a carico di Hotel della Torre s.r.l., incardinata da Banca Antonveneta s.p.a., nella quale poi Vesta Finance s.r.l. si è surrogata al creditore procedente a seguito dell’illegittima cessione in blocco di crediti.
Il ricorso della Hotel della Torre S.r.l., nel suo unico motivo, difetta di qualsivoglia specificazione in ordine alla domanda proposta in primo grado nei confronti di Italfondiario S.p.a., essendovi nel ricorso introduttivo di questa fase di legittimità solo un generico, e comunque del tutto privo di specificità , riferimento alla responsabilità solidale, in una con Vesta Finance S.r.l., ora in liquidazione, dell’Italfondiario S.p.a. , quale servicer della complessiva operazione di cessione dei crediti insoluti. Invero soltanto nella memoria difensiva depositata per l’adunanza camerale la posizione di Italfondiario, ora doNext S.p.a., appare delineata con maggiore chiarezza.
Lasentenza della Corte d’appello di Milano , inoltre , non risulta impugnata laddove essa dichiara l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva sancito il rigetto della domanda anche nei confronti di Italfondiario S.p.a. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti di Italfondiario S.p.a. Il ricorso è stato notificato anche alla Vesta Finance S.r.l. in liquidazione, tuttavia in esso non vi è alcuna prospettazione di censure avverso la sentenza della Corte territoriale e nei confronti di detta società, come pure ammesso nella memoria difensiva della società ricorrente.
R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle In ordine alle spese del presente giudizio di legittimità nulla si deve, pertanto, statuire nei confronti di dette part i Italfondiario e Vesta Finance s.r.l. in liquidazione, che non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede. La Hotel della Torre S.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della Algos S.r.l. e la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla Algos S.r.l., che ha contestualmente rinunciato al proprio ricorso incidentale, cosicché, ai sensi dell’art.390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimitàtra le dette parti processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Nei confronti della Phoenix Asset Management S.p.a., che , come risulta dalla sentenza impugnata, alla pag. 6, nelle fasi di merito aveva svolto intervento adesivo dipendente alla posizione processuale della Vesta Finance S.r.l., ai sensi dell’art. 105 , c omma secondo, c.p.c., e nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda nel ricorso e tantomeno sono state proposte da parte della stessa critiche alla sentenza della Corte territoriale , le spese di questa fase di legittimità possono essere dichiarate compensate, in considerazione di quanto appena evidenziato.
Deve, nondimeno , in quanto vi è una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione, avuto riguardo alla posizione di Italfondiario s.p.a., attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara e stinto il giudizio tra la ricorrente principale e Algos S.r.l., con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Italfondiario S.p.a.; compensa le spese del presente giudizio di legittimitànei confronti di Phoenix S.r.l. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p