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Decreto — n. 5617/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 5617/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, represented by an attorney, submitted a request to withdraw the suit, which the court verified met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was extinguished without further ruling on costs or merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the extinction of the judicial proceeding, terminating the case without substantive examination.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings cassation appeal appellant renunciation riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24119/2024 R.G. proposto da : SCORRANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in LECCE DOM DIG VIA COSTADURA, 2/C, presso lo studio dell’avvocato PAGANO CARMELA (PGNCML69T50I119E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LEQUILE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.309/2024depositata il 05/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2025. Il Presidente Titolare