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Decreto — n. 5615/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after both parties mutually withdraw their claims under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the mutual withdrawal of claims by both the plaintiff and defendant. The parties formally renounced their respective appeals, citing the procedural requirements outlined in Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the litigation had been voluntarily terminated by the litigants.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; the court declares that when both parties mutually withdraw their claims, the proceedings are extinguished without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings Civil Procedure Code reciprocal renunciation dismissal by decree termination of litigation no further judgment condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18146/2024 R.G. proposto da : I.P.A.B. (ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA), CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO, elettivamente domiciliato in LEONFORTE CORSO UMBERTO, 184, presso lo studio dell’avvocato GIANGRASSO SALVATORE (GNGSVT68E16E536R) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale - contro ALESCI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in TERME VIGLIATORE VIA BENEDETTINA INFERIORE, 1, presso lo studio dell’avvocato ADILE CALOGERO FILIPPO DARIO (DLACGR76R11F158K) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.614/2024depositata il 25/06/2024.lette l e rinunc e al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che la rinuncehanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni della rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale sia quanto al ricorso incidentale. Così deciso in Roma,il 02/03/2025.. Il Presidente Titola