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Decreto — n. 5614/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, represented by K Service S.R.L., had previously filed a decree against Valdelsa Costruzioni S.R.L. but subsequently submitted a withdrawal request. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further substantive review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code Cassation dismissal party autonomy ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13811/2024 R.G. proposto da : PYTLAK LIDIA DOROTA, K SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliati in GENOVA VIA XXV APRILE 11A/3 SCALA B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MASETTI ANDREA (MSTNDR64H16D969I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VALDELSA COSTRUZIONI S.R.L. DEI F.LLI BEVILACQUA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.302/2024depositata il 14/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che la contestuale accettazione del l’intimata, peraltro depositata, non rileva ai fini delle spese, per non essersi essa costituita; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/03/2025. Il Presidente Titolare