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Ordinanza — n. 5608/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defamation, ruling appellate court correctly evaluated evidence without violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5608/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the defamation claim against Gedi News Network and Conchita Sannino. The appellant argued that the appellate court erred in its evaluation of witness testimony regarding the appellant's alleged interference in hiring decisions. The court ruled that the appellate court's assessment of the witness's credibility and the truthfulness of the reported facts constituted a valid exercise of judicial discretion, not a procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of evidence by the appellate court, as it is reserved for the assessment of facts and the credibility of witnesses, provided no decisive facts were omitted.

Parole chiave

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defamation by press evaluation of evidence appellate review limits witness credibility procedural inadmissibility dichiarazione di candidatura minaccia contro le autorità denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 cod. proc. civ.
il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ.
è rimasta intimata; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 115 c.p
il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 115 cod. proc. civ
il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26856/2022R.G. proposto da Lanzotti Stanislao, rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara Falcone (p.e.c.: c.falcone@avvocatinocera - pec.it ) , con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Gualtieri; –ricorrente – contro Gedi News Network S.p.a. e Sannino Conchita, rappresentatee difese dagli Avv.ti Virginia Ripa di Meana (p.e.c.: virginiaripadimeana@ordineavvocatiroma.org) ed Elisa Carucci (p.e.c.: elisacarucci@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Piazza Santi Apostoli, n. 81;

–controricorrenti – Oggetto Responsabilità civile generale ─ Diffamazione a mezzo stampa e nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.a.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 1461/2022 , depositata in data 7 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: in accoglimento dell'appello proposto dal Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a. e da Conchita Sannino la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento nei loro confronti proposta da Stanislao Lanzotti per i danni da diffamazione a mezzo stampa subiti a seguito della pubblicazione di un articolo sul quotidiano "La Repubblica" il 29 giugno 2012, che riteneva lesivo della sua reputazione personale e politica; secondo la Corte partenopea la pubblicazione era da ritenersi scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca politica, avendo essa accertato, all’esito della escussione della teste Beatrice Buti, la verità del fatto riportato nell'articolo, ovvero che il Lanzotti si era intromesso sulla scelta dei nuovi assuntial Napoli Teatro Festival, e ciò nella pure ritenuta sussistenza degli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza; la teste, infatti, ─ si legge in sentenza ─ «qualificatasi come dipendente della “Fondazione Campana Festival” all’epoca dei fatti di causa, dopo aver precisato che erano a lei demandati i colloqui per le nuove assunzioni della fondazione, e di aver direttamente appreso da una delle candidate all’assunzione di essere stata l̀ mandata dal dott.

Lanzotti, all’epoca candidato alle comunali, ha dichiarato che dopo il dissenso all’assunzione, motivato dall’assenza di requisiti, rappresentato al direttore del personale della fondazione, aveva ricevuto dal Lanzotti una telefonata conclusasi con toni tutt’altro che civili» ed «ha infine dichiarato:”Con riguardo al capitolo 9, si è vero, ho dato un’intervista a Concita Sonnino e l’intervista è rispondente a quello che ho dichiarato”»: dichiarazione, quest’ultima, ritenuta dai giudici a quibus « dirimente sull’accertamento della verità del fatto » , dal momento che –essi chiosano ─ « la Sannino, autrice dell’articolo, altro non aveva fatto che recepire e riportare sul quotidiano la notizia appresa direttamente dalla dott.ssa Buti, che nella specifica funzione di addetta ai colloqui per le assunzioni alla Fondazione, ha confermato che il Lanzotti, estraneo alla Fondazione, si intrometteva sulla scelta dei nuovi assunti»; avverso tale sentenza Stanislao Lanzotti propon e ricorso per cassazione affidato a un solo motivo , cui resist ono, con unico controricorso, Conchita Sannino e la Gedi News Network S.p.a., quest’ultima quale cessionaria dellaGedi Gruppo Editoriale S.p.a. (già Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.a.) del ramo di azienda relativo, inter alia, alle attività connesse al quotidiano La Repubblica;

Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. è rimasta intimata; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la decisione impugnata èstata assunta travisando la prova o, comunque , è viziata da un grave errore di percezione; secondo il Lanzotti, infatti, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la testimone non ha mai dichiarato che egli aveva esercitato pressioni per le assunzioni al Napoli Teatro Festival (né nel verbale d'udienza del 20/10/2021, n é nell'intervista del 7 / 7 / 2011 , cui fa riferimento l’articolo del 29 giugno 2012), ma al contrario, aveva affermato di essere stata da lui contattata solo per lamentarsi delle voci che circolavano su presunte ingerenze nelle assunzioni, senza mai fare riferimento a pressioni per l'assunzione di specifiche persone; la censura è inammissibile; il vizio di travisamento della prova è con essa dedotto, infatti, in termini ben diversi da quelli che, nel nostro ordinamento, identificano un tale vizio e ne consentono la censura; secondo pacifica acquisizione, infatti, un tale vizio può configurarsi quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre; non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio;

è errore sul significante, non sul significato della prova; errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale) e, dunque , sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente); manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione:q uest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative; proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice; il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actiso, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio; hanno in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 5/03/2024, n. 5792) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio»; nella specie, come detto ─ al di là della riconduzione del vizio dedotto ad un error in procedendo invece che ad un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (qualificazione preferita dal citato arresto delle Sezioni Unite, ma la cui mancata individuazione in ricorso non osta allo scrutinio della Corte per il potere/dovere ad essa attribuito di diversamente qualificare la censura:

Cass. Sez. U.24/07/2013, n. 17931) ─ un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso; ed invero, non si trae affatto dalla sentenza che il convincimento censurato relativo dalla verità del fatto oggetto dell’articolo lesivosia il frutto dell’attribuzionealla deposizione resa dalla teste di un contenuto univocamente contraddettonella sua portata meramente oggettiva ed esteriore di dato linguistico (significante) da quanto effettivamente verbalizzato; l’affermazione che la Corte d’appello ha ritenuto «dirimente» ai fini dell’esposto convincimento circa la veridicità della notizia è una sola:

«con riguardo al capitolo 9, si è vero, ho dato un’intervista a Conchita Sonnino e l’intervista è rispondente a quello che ho dichiarato»; che tale affermazione corrisponda a quanto effettivamente verbalizzato come dichiarato dalla teste non è nemmeno contestato dal ricorrente, che si diffonde piuttosto sul fatto che da quella intervista – il cui contenuto la teste ha affermato essere stato correttamente riportato nell’articolo ─ non era dato desumere che egli avesse esercitato pressioni per l’assunzione di chicchessia al Napoli Teatro Festival; in tal modo,però, quel che si contesta è la valutazione della prova non la percezione del suo contenuto esteriore e testuale, con il che la censura decampa dai limiti propri del vizio denunciato per collocarsi sul piano della mera valutazione di merito, il cui sindacato non è ammesso in questa sede se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; né con l’ulteriore riferimento ad un « errore di percezione » , prospettato come alternativo al vizio di travisamento di prova (« o, comunque») può ritenersi ammissibilmente individuato un error in procedendo nel giudizio sulle prove, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.;

è al riguardo appena il caso di rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»(Cass.

Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020); la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio delle stesse; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore deicontroricorrenti, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p