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Ordinanza Interlocutoria — n. 5592/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders integration of the bank as necessary co-litigant in execution opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the integration of the Bank of Italy into the execution opposition proceedings initiated by the Prefecture of Pistoia against Enrico Valcalcer. The Prefecture had previously declared functional incompetence regarding the value of the disputed credit, prompting a request to regulate jurisdiction. The court ruled that the third-party pignorated bank is a necessary co-litigant and must be notified to ensure procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The third-party pignorated bank is a necessary co-litigant in execution opposition proceedings, requiring mandatory integration of the contradictory.

Parole chiave

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necessary co-litigant execution opposition third party pignorated integration of contradictory functional incompetence procedural regularity Bank of Italy competenza territoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 18/10/2022, n. 30491
Oggetto: ordine di integrazione del contraddittorio N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 nelle opposizioni esecutive scaturenti dall ’ espropriazione di crediti il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario ( Cass. Sez. 3, 18/10/2022, n. 30491;Sez.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021
Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533
39973 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533); va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza a tale ordine; p.q.
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Testo completo

nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso per regolamento di competenza n. 18041/24proposto da: -) Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pistoia , in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) Valcalcer Enrico; -intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale diSalerno 3 luglio 2024 nel procedimento n.r.g. 30/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; considerato che Enrico Valcalcer, creditore della Prefettura di Pistoia, ha pignorato presso la Banca d’Italia un credito nei confronti di questa vantato dalla prefettura; la Prefettura di Pistoia ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito,dell’importo di euro 166,22; l’adito Tribunale di Salerno con ordinanza 3.7.2024 n. 3150 ha dichiarato la propria “incompetenza funzionale per valore”; la Prefettura ha chiesto a questa Corte che fosse regolata la competenza rispetto al suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi; il ricorso non è stato notificato al terzo pignorato, la Banca d’Italia;

Oggetto: ordine di integrazione del contraddittorio N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 nelle opposizioni esecutive scaturenti dall ’ espropriazione di crediti il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario ( Cass. Sez. 3, 18/10/2022, n. 30491;Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533); va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza a tale ordine; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca d’Italia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cass