Cassation appeal dismissed; lawyer personally liable for costs due to lack of specific power of attorney from client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Candy Hoover Group inadmissible, ordering the appellant's lawyer to pay the litigation costs. The core issue was the absence of a specific power of attorney (procura ad litem) from the client, Gianni Ricci, for the cassation proceedings. The court ruled that because the lawyer acted without this specific authorization, he alone bears the responsibility for the procedural costs, rather than the represented party who had not confirmed the representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a lawyer initiates a cassation appeal without a specific power of attorney from the represented party, the lawyer alone is liable for the litigation costs, as the party cannot be held responsible for acts performed without their explicit confirmation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 256/2024 R.G. proposto da: CANDY HOOVER GROUP S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, in persona del rappresentante legale p.t., YANNICK PIERRE HUBERT FIERLING, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA MARTINO (MRTGNN67E52E745L), rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO PELUCCHI (PLCLSN62R02F704M); -ricorrente- contro RICCI GIANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati ELEONORA TULLI (TLLLNR78S52C858N) e MAURO FREZZA (FRZMRA56M19F880J), mauro.frezza@oav.legalmail.it; eleonora.tulli@oav.legalmail.it); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6854/2023, depositata il 25/10/2023 e notificata in data 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Gianni Ricci e Pamela Caracci convenivano, dinanzi al Tribunale di Velletri, Candy Hoover Group S.r.L. ed EuroFutura S.r.L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni all’immobile sito in Nettuno, causati dal crollo seguito ad un’esplosione verificatasi in data 26 luglio 2016, dipesa da una perdita di gas sprigionatasi dal piano cottura Hoover, prodotto da Candy Hoover Group S.r.L., che gli attori avevano acquistato nel gennaio 2014 da EuroFutura S.r.L., e al risarcimento dei danni alla persona riportati da Pamela Caracci per causa della medesima esplosione.
Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano la nullità dell’atto di citazione nonché la carenza di legittimazione attiva di Gianni Ricci e, nel merito, contestavano le richieste risarcitorie sotto il profilo sia dell’an che del quantum. Con sentenza n. 1074/2021 il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nei soli rapporti tra Candy Hoover Group S.r.L. e la signora Caracci Pamela , condannava Candy Hoover Group S.r.L. a pagare a Gianni Ricci l’importo di euro 238.962,09, oltre alle spese di lite, per danni all’immobile, rigettava la domanda formulata dagli attori nei confronti di EuroFutura S.r.L. a cui favore veniva disposta la rifusione delle spese di lite, rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione dei danni subiti da Pamela Caracci.
Detta sentenza veniva impugnata da Candy Hoover Group S.r.L., la quale contestava il vizio di omessa pronuncia con riferimento all’eccepita carenza di legittimazione attiva formale e sostanziale di Gianni Ricci, l’omessa motivazione per avere il giudice a quo aderito alle conclusioni del C.T.U. nonostante le specifiche critiche sollevate, l’errata applicazione dei principi che regolano l’onere probatorio in materia di responsabilità del produttore, l’errata quantificazione dei danni, avendo il giudice recepito le risultanze dell’ATP senza tenere in considerazione le censure mosse con particolare riguardo alla mancata conformità degli impianti e alla mancata regolarità dell’immobile, anche con riferimento alla normativa antisismica, il difetto di prova che il piano cottura fosse stato allacciato alla rete del gas e installato da personale qualificato nel rispetto della normativa vigente.
Disposta la rinnovazione della C.T.U., con la sentenza n. 6854/2023, pubblicata il 25.10.2023 e notificata in data 27.10.2023, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri ed ha condannato Candy Hoover Group S.r.L. alla rifusione, in favore di Gianni Ricci, delle spese processuali del grado e al pagamento delle spese di C.T.U. Avverso la sentenza della corte d’appello Candy Hoover Group S.r.L. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tremotivi. IlRicci ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Leparti hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo complesso motivo si denunzia Nullità della sentenza per travisamento della prova censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c , per avere il giudice a quo errato nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova nella parte in cui ha ritenuto provata la proprietà del bene danneggiato in capo a Giovanni Ricci e la legittimazione attiva dello stesso sulla base di semplici affermazioni contenute negli atti avversari, non risultando prodotti in atti i passaggi di proprietà dell’immobile in cui si era verificato l’esplosione, ma solo una visura catastale e l’atto divisionale del 27 luglio 2018.
Si prospetta altresì Violazione e falsa applicazione ex art 360 I comma n.3 cpc degli artt. 115 e 116 cpc e degli artt 2697 cc, 2700 cc e 832 cc , là dove la corte territoriale ha attribuito valore probatorio all’atto divisionale del 2018. Si lamenta ulteriormente la Violazione e falsa applicazione ex art 360 I comma n. 3 cpc dell’art 81 cpc , per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Giovanni Ricci a richiedere il risarcimento dei danni relativi all’immobile di cui era divenuto esclusivo proprietario successivamente all’evento dannoso.
4) Con il secondo motivo si denuncia Nullità della sentenza ai sensi dell’art 360 comma I n. 4 cpc per vizio di mancanza di motivazione o, comunque, motivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. , essendosi il giudice d’appello limitato a richiamare le C.T.U. dichiarando genericamente di condividerne i contenuti in quanto sono fondate su di un attento esame della documentazione acquisita e dello stato dei luoghi, nonché su pertinenti e accurate verifiche e prove tecniche, e sono sorrette da puntuali osservazioni tecnico- scientifiche .
5) Con il terzomotivo si imputa alla corte territoriale Violazione e falsa applicazione ex art 360 I comma n.3 cpc dell’art 120 e 118 d. lvo 206/2005 (Codice del Consumo) con riferimento all’onere probatorio gravante sul danneggiato e sul produttore, tenuto conto della condotta del danneggiato (errato montaggio degli ugelli), anche in relazione all’art 1227 cc .
6) Lo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dal difetto di procura speciale in capo all’avvocato Alessandro Pelucchi, dichiaratosi rappresentante legale della società Candy Hovver Group S.r.L. Nel ricorso, infatti, è detto espressamente che il potere rappresentativo dell’avvocato Pelucchi deriva dalla procura generale alle liti conferita con atto 13.06.96 Notaio Aldo Bellomo di Monza, Rep. 115400 in atti (doc 1 fascicolo primo grado) (v. intestazione del ricorso, p. 1); a p. 21, nell’elenco dei documenti prodotti insieme con il ricorso figura, al punto 4, propria detta procura che infatti è il solo atto di conferimento di poteri rappresentativi rinvenuto tra i documenti depositati.
Tale procura non può essere considerata, come richiesto dall’art.365 cod. proc. civ., conferita per il presente giudizio di cassazione: il riferimento alla cassazione della sentenza n. 6854/2023 della Corte d'Appello di Romanon potendosi desumere in alcun modo dal fatto che nel testo del mandato difensivo si dica essere stato attribuito all’avvocato Pelucchi il potere di rappresentare Candy Elettrodomestici S.r.L. in tutte le cause attive e passive promosse e da promuovere contro qualsiasi persona e a qualsiasi titolo, avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana e cioè avanti alla Suprema corte di Cassazione e nella giurisdizione … e facendo difetto alcun altro specifico collegamento tra il mandato difensivo e il presente ricorso per cassazione.
7) Detto rilievo determina non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche un’altra conseguenza processuale, in ordine alla regolamentazione delle spese. Occorre, infatti, rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un. 10/05/2006, n. 10706 e succ. conff.), in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo .
Nel caso di specie si tratta di procura inequivocamente generale e quindi mancante dell’essenziale profilo della specialità, non è possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità e non già la sua radicale inesistenza, risolvendosi il descritto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, ma nel difetto di un elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione. Ne consegue che l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti di questa Corte e della controparte, afferma di essere munito di procura, e non invece la società da lui nominata, la quale, se non ha conferito la procura speciale, nulla può avere affermato in proposito (così, di recente, Cass.12/11/2024, n. 29209).
8) Le spese del giudizio di cassazione , liquida te come in dispositivo in favore del controricorrente Ricci - con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari- e a carico dell'avvocato Alessandro Pelucchi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Alessandro Pelucchi al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente Ricci, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’avvocato Pelucchi all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del