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Ordinanza — n. 5368/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows restitution claim against financial intermediary for unjust enrichment despite lack of direct receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5368/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal, ruling that the financial intermediary (Figenpa S.p.A.) was properly liable for restitution of loan fees. Although the lower court rejected the claim due to the intermediary's lack of direct receipt, the higher court clarified that the legal recipient of funds is the principal creditor, not the agent who merely collected them. Consequently, the court ordered the case to be remanded for a new trial where the plaintiff can seek restitution against the intermediary.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; Art. 6 c.c.; The action for unjust enrichment is personal and limited to the debtor and the actual recipient of the payment, regardless of whether the payment was made directly or through an agent, establishing the principal as the sole legitimate defendant for restitution.

Parole chiave

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unjust enrichment restitution claim financial intermediary direct receipt legal recipient agent liability remand for retrial compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ., in relazione all’art.
Art. 6 c.c.
9 ove era previsto espressamente che in caso di estinzione anticipata non sarà rimborsato alcuno dei costi, delle commissioni, delle spese e degli oneri riconosciuti e versati dal mutuatario all'atto della erogazione, trattandosi di oneri per servizi resi e corrispettivi versati a terzi e dall'art. 6, lett.
art. 2033 cod.civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ., in relazione all’art.
art. 115 cod.proc.civ
che non aveva mai eccepito in modo specifico ex art. 115 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/02/2021, n. 4862
Cass. 28/02/2024, n. 5268
4862) con conseguente legittimazione passiva esclusivamente in capo a colui nella cui sfera giuridica confluiranno le somme ripetibili, anche se riscosse da altri in sua vece (Cass. 28/02/2024, n. 5268;
Cass. 06/04/2011, n. 7871
Cass. 06/04/2011, n. 7871), lamenta che il tribunale l’abbia disattesa, attribuendo esclusivamente rilievo al fatto che le somme oggetto della pretesa restitutoria non fossero state versate nelle mani dell’odierna resistente, pur riconoscendo che esse le erano destinate.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19228/2023 R.G. proposto da: PETRETTO MARIA ANTONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TIANA (TNIGPP72T24I452L), giuseppe.tiana@pecordineavvocati.ss.it; -ricorrente- contro FIGENPA SPA, in persona del suo rappresentante legale p.t., IVO GHIRLANDINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA FEMIA (FMELNE73E62D969E) e SUSANNA SCHIVO (SCHSNN75H46A145B); elena.femia@ordineavvgenova.it, susanna.schivo@ordineavvgenova.it); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 167/2023 depositata il 21/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Maria Antonia Petretto conveniva davanti al Giudice di Pace di Sassari Figenpa S.p.a. e Apulia Pronto prestito S.r.L. e, rappresentando in fatto di avere stipulato nel maggio 2008 con la Figenpa S.p.a. (in qualità di mandataria di Apulia Pronto Prestito S.r.L.) un contratto di finanziamento da estinguersi mediante la cessione del quinto della pensione mensile, deduceva:

a) l'illegittimità delle commissioni previste alla lettera a)del contratto, a favore di Apulia Pronto Prestito S.r.L., e delle commissioni di cui alla lett. c)e d) previste a favore di Figenpa S.p.A.;

b) la mancanza di giustificazione causale concreta (i costi erano giustificati con voci impossibili, illogiche e ripetitive);

c) il grave squilibrio tra interessi e costi accessori e quindi la vessatorietà exartt. 33 e 34 cod. cons. delle suddette clausole;

d) la violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza. Per tali ragioni chiedeva, in via principale, che il giudice condannasse Apulia Pronto Prestito S.r.L. e Figenpa S.p.A. (ognuna per la quota incassata, o in solido) alla restituzione della somma di euro 4.202,55 o di quella giudizialmente accertata, oltre agli interessi, e, in via subordinata, che Apulia Pronto Prestito S.r.L. o Figenpa S.p.A. o in solido entrambe fossero condannate a rimborsarle i costi sostenuti per il finanziamento a seguito della estinzione anticipata del mutuo proporzionalmente al periodo di cinque anni per un totale di euro 3.301,27 o della somma diversamente accertata, al netto degli accessori.

Figenpa S.p.a. eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e il suo difetto di legittimazione passiva, essendo mera mandataria della mutuante Apulia Pronto Prestito S.r.L. Apulia Pronto Prestito S.r.L. si costituiva in giudizio contestando nel merito la domanda dell'attrice. Il Giudice di Pace di Sassari, con sentenza n. 436/2021, accoglieva la domanda principale per mancanza di giustificazione causale concreta dei costi accessori e per squilibrio tra le prestazioni, condannando in solido entrambe le convenute alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 4.022,55, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.

All’esito del giudizio di appello promosso da Figenpa S.p.A. che si doleva solo della condanna al pagamento in solido con Apulia Prontoprestito s.r.l. in liquidazione e in favore di Petretto Maria Antonia della somma pretesa per commissioni bancarie/finanziarie, commissioni intermediario e provigioni agenti-mediatori per un totale di Euro 4.202,55 (così p. 5 della sentenza), il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 167/2023, pubblicata in data 21/02/2023, ha accolto l’impugnazione, ritenendo Figenpa S.p.A. priva di legittimazione passiva, non essendo la stessa l’accipiens delle somme di cui era stata chiesta la restituzione, come emergeva dall’art. 6 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale la mutuataria in sede di liquidazione del prestito autorizzava la cessionaria (Apulia Pronto Prestito S.r.L.) a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio); ha precisato di non condividere la tesi dell’appellata che insisteva per estendere la legittimazione passiva a Figenpa S.p.A. per l’esigenza di tutelare il contraente più debole, posto che tanto si tradurrebbe nello stravolgimento di un regolamento contrattuale molto chiaro in punto di trattenuta di quei costi, conosciuto ed accettato dalla consumatrice ; per mera completezza ha osservato che dalla documentazione prodotta da Apulia Pronto Prestito S.r.L., rimasta contumace nel giudizio d’appello, si evinceva che Figenpa S.p.A. era rimasta estranea alle vicende dell’estinzione anticipata e che i costi di intermediazione (gli unici interessanti Figenpa), in quanto connessi ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, esauritesi con questa non sarebbero neppure esigibili in sede di estinzione anticipata .

Maria Antonia Petretto ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Figenpa S.p.A. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Pur corrispondendo al vero che le rate di pagamento del mutuo erano state versate ad Apulia Pronto Prestito S.r.L., la ricorrente sostiene che tali pagamenti includevano anche le somme imputate per le commissioni a favore di Figenpa, e quindi era quest'ultima la destinataria finale del pagamento, avendo Apulia per le commissioni attribuite a Figenpa operato quale mera delegata all'incasso .

La sua tesi è dunque che il tribunale abbia deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è l’accipiens sostanziale il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito e non il delegato all’incasso. Che Apulia Pronto prestito S.r.L. fosse solo delegata all’incasso emergeva – a suo dire – :

a) dall’art. 9 ove era previsto espressamente che in caso di estinzione anticipata non sarà rimborsato alcuno dei costi, delle commissioni, delle spese e degli oneri riconosciuti e versati dal mutuatario all'atto della erogazione, trattandosi di oneri per servizi resi e corrispettivi versati a terzi e dall'art. 6, lett.

c) e lett.

d) che prevedeva le commissioni per l'intermediario (Figenpa S.p.A. ) e per l'agente o mediatore (operante per Figenpa S.p.A.);

b) dal comportamento processuale di Figenpa S.p.A. che non aveva mai eccepito in modo specifico ex art. 115 cod.proc.civ. di non aver incassato le somme, oggetto della domanda restitutoria.

2) Il motivo è fondato. Il tribunale, ritenendo legittimato passivo dell’azione di cui all’art. 2033 cod.civ. solo il soggetto effettivamente creditore delle somme pretese a titolo restitutorio (c.d. accipiens materiale) e non chi aveva agito come suo rappresentante all’incasso (c.d. accipiens sostanziale), non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. Il tribunale infatti ha riconosciuto ed accertato che le somme oggetto della domanda restitutoria non sono mai state corrisposte direttamente all’odierna resistente, ma ha confermato che le stesse le erano destinate, errando di conseguenza, essendo Figenpa S.p.A. l’accipiens sostanziale delle somme pretese, quando ha negato la sua legittimazione passiva, richiamando l’art. 6 delle condizioni generali di contratto e affermando che esso prevedeva che la mutuataria in sede di liquidazione del prestito autorizzasse la cessionaria (Apulia Prestitempo) a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio), aggiungendo che Tale meccanismo conduce a ritenere che sia stata la mutuante-cessionaria del quinto a percepire gli importi che evidentemente ha poi gestito in forza dei suoi rapporti con l’odierna appellante che, tuttavia, nulla ha riscosso direttamente dalla Petretto proprio in forza delle previsioni di contratto .

Coglie, dunque, nel segno la ricorrente che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui La ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens (Cass. 23/02/2021, n. 4862) con conseguente legittimazione passiva esclusivamente in capo a colui nella cui sfera giuridica confluiranno le somme ripetibili, anche se riscosse da altri in sua vece (Cass. 28/02/2024, n. 5268;

Cass. 06/04/2011, n. 7871), lamenta che il tribunale l’abbia disattesa, attribuendo esclusivamente rilievo al fatto che le somme oggetto della pretesa restitutoria non fossero state versate nelle mani dell’odierna resistente, pur riconoscendo che esse le erano destinate.

3) Alla fondatezza nei suicidati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Sassari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sassari, in diver