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Ordinanza — n. 5365/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appeal dismissal due to late filing, confirming correct publication date of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5365/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Verdes against the Tribunal of Cuneo's decision to dismiss their appeal as time-barred. The Verdes argued the first-instance judgment was published on a Saturday, making the appeal timely, but the court confirmed the official publication date was Thursday, May 5, 2022. Consequently, the appeal exceeded the six-month statutory limit, and the court upheld the lower court's ruling on tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period prescribed by law, and the court must verify the exact date of publication of the first-instance judgment to determine compliance with the time limit.

Parole chiave

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tardiness of appeal publication date of judgment six-month time limit inadmissibility of appeal statutory deadline compliance censure procedurali opposizione tardiva procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c.
Con questo motivo si sostiene -del tutto apoditticamente e in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
articolo 327 c.p
e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (Arera) - , in data 9 dicembre 2022, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25020/2023 R.G. proposto da : VERDES NINAe VERDES VEACESLAV, domiciliat i ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LOMBARDI SANDRO (LMBSDR76D02E290I) -ricorrenti- contro AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) ed ENEL ENERGIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n. 514/2023 depositata i l 13/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che:

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 514/2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da Nina Verdes e da Veaceslav Verdes avverso sentenza del Giudice di Pace di Mondovì del 5 maggio 2022, essendo stato notificato alle controparti, entrambe rimaste contumaci - Enel Energia S.p.A. e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (Arera) - , in data 9 dicembre 2022, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c. È stato presentato dai due Verdes ricorso rivolto contro Enel Energia e Arera, il quale offre tredici motivi (erroneamente l’ultimo viene qualificato come quattordicesimo, ma in realtà la sequenza passa dall’undicesimo al tredicesimo).

Le intimate non si sono difese. Considerato che: 1.1 Assorbe evidentemente ogni altro motivo, e quindi ne rende superfluo l’esame, il secondo motivo, così rubricato: “Il giudice di secondo grado rilevava in maniera errata scadenza legale dell’impugnazione della sentenza di primo grado”. Con questo motivo si sostiene -del tutto apoditticamente e in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c.- che la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata il 7 maggio 2022 (sabato), e non quindi il 5 maggio 2022 (giovedì), è chel’appello è pertanto tempestivo. 1.2 Invece, come esattamente rileva il Tribunale, la sentenza fu effettivamente pubblicata il 5 maggio 2022, come d’altronde emerge dallo stesso ricorso, che, a pagina 34, riporta in termini di assemblaggio il timbro di deposito del cancelliere dell’ufficio del Giudice di Pace di Mondovì, datato “05/05/2022”.

Va pertanto ritenuta corretta la dichiarazione di tardività dell’appello emessa dal Tribunale, anche detratta – naturalmente - la sospensione feriale.

2. Il ricorso, in conclusione, merita rigetto per il secondo motivo, assorbiti gli altri. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché le parti intimate non si sono difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s