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Ordinanza — n. 5364/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against appellate revocation of default judgment due to late request for verification of signature. The court rejects the claim that a generic denial of signature is invalid. The court holds that procedural deadlines for verification requests cannot be extended by mere lapsus calami. The court applies the principle of conservation of acts to determine the timing of the request. The court finds the request untimely and the denial valid. The court orders the appellant to pay the costs of the cassation proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5364/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Bank's appeal against the appellate court's decision to revoke a default judgment based on a generic denial of signature. The appellant argued that the lower court incorrectly deemed the denial formal and inequivalent to a specific refusal, while the respondent maintained the request for verification was untimely. The court ruled that the request for verification was procedurally late and could not be cured by a mere clerical error or renewal of a previous reservation.

Regesto Legislator

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Art. 214 c.p.c.; Art. 1367 c.c.: The court holds that a generic denial of signature is valid if no specific request for verification was timely made, and procedural deadlines for such requests cannot be extended by mere lapsus calami.

Parole chiave

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generic denial of signature request for verification procedural deadline lapse of time default judgment revocation fideiussione art. 214 c.p.c. concessionario di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 214 c.p.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 183 c.p.c.
Pertanto l’istanza di verificazione (che non richiede formule particolari) era stata tempestivamente avanzata “prima della decisione sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c. (formulazione ante riforma c.d.
Art. 153 cpv. c.p.c.
articolo 214 c.p
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c.
articolo 1367 c.c
10840/2003), applicando nell’interpretazione degli atti processuali il principio di conservazione di cui all’articolo 1367 c.c.
art. 183 c.p
Pertanto l’istanza di verificazione (che non richiede formule particolari) era stata tempestivamente avanzata “prima della decisione sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1537/2018
Cass. 17313/2021
Il che confliggerebbe con la giurisprudenza di legittimità, per cui “il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco” (Cass. 17313/2021).
Cass. 8107/2006
2041/2007 - per cui l’interpretazione della domanda, al di là delle espressioni letterali, deve coglierne il contenuto sostanziale - e le conformi Cass. 8107/2006, Cass.
Cass. 18653/2004
8107/2006, Cass. 18653/2004 e S.U.
S.U. 10840/2003
18653/2004 e S.U. 10840/2003), applicando nell’interpretazione degli atti processuali il principio di conservazione di cui all’articolo 1367 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23289/2023 R.G. proposto da : BANCA IFIS S.P.A, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato ADRIANO PAOLO (DRNPLA69E05L219R) -ricorrente- contro RICCIO BIAGIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZICHITTELLA CARLO (ZCHCRL64R30F839M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 843/2023 depositata il 18/07/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Per quanto qui interessa, Banca Ifis S.p.A., già Ifis Leasing S.p.A., otteneva dal Tribunale di Cuneo decreto ingiuntivo per euro 22.989,62, oltre interessi e spese, nei confronti di Biagio Ricci per fideiussione, essendo debitrice principale Auto Costruzioni S.r.l. - cancellatasi dal registro delle imprese -, somma che sarebbe stata dovuta per inadempimento del contratto di leasing relativo ad una vettura. Il Riccio si opponeva, disconoscendo la sottoscrizione della fideiussione; controparte si costituiva, insistendo nella sua pretesa.

Il Tribunale, con sentenza n. 162/2021, rigettava l’opposizione. Il Riccio proponeva appello, cui Ifis resisteva. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 843/2023, accoglieva il gravame, per avere l’appellante disconosciuto e controparte non avendo chiesto la verificazione, il resto rimanendo assorbito, quindi revocava il decreto ingiuntivo. Banca Ifis ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Riccio si è difeso con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c. 1.1 Il Tribunale aveva ritenuto il disconoscimento “generico, e come tale inammissibile”, affermando che il Riccio non aveva “espresso una chiara ed inequivoca volontà di disconoscere la sottoscrizione, genericamente disconoscendo la scrittura e la sottoscrizione della presunta fideiussione, con la conseguenza che la sottoscrizione non può ritenersi formalmente disconosciuta”. Il Riccio nella citazione di opposizione aveva affermato:

“in diritto, si disconosce la scrittura e la sottoscrizione della presunta fideiussione prodotta dalla opposta”. Osserva la ricorrente che il giudice d’appello ha definito ciò “pacifico”, qualificandolo “chiara manifestazione di volontà senza nessuna possibilità di fraintendimento o dubbio interpretativo”. Il che confliggerebbe con la giurisprudenza di legittimità, per cui “il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco” (Cass. 17313/2021). 1.2 Cass. 1537/2018 condivisibilmente afferma che il disconoscimento ex articolo 214 c.p.c., “pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza … La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”.

Su questa linea conformemente si sono poste Cass. 18042/2014 (per cui il disconoscimento è “incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato”), Cass. 2290/1996 (“Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata” ex articolo 214 c.p.c., “pur non occorrendo alcuna formula sacramentale speciale, è necessaria un’impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo … Il convincimento del giudice di merito circa l’idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce … giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità”), Cass. 9543/2002 (“l’idoneità delle espressioni utilizzate a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”), Cass. 1591/2002 (“Il convincimento del giudice di merito circa l’idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva a integrare gli estremi del disconoscimento costituisce … giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità”; conforme è pure Cass. 2083/1976 - che riconosce l’insindacabilità del giudizio “se sorretto da corretta e adeguata motivazione”, al pari della già citata Cass. 2290/ 1996 -).

Essendo dunque il disconoscimento un giudizio di fatto - che il motivo censura apertamente, e non per difetto motivazionale - sussiste evidente inammissibilità.

2. Con il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 216 c.p.c. 2.1 La corte territoriale ha ritenuto che l’attuale ricorrente non avesse presentato “valida istanza di verificazione” perché sarebbe stata una “istanza di verificazione del contratto di leasing, e non del contratto di fideiussione”. Così avrebbe errato, perché Ifis, nella comparsa di risposta di primo grado, “si riservava” di produrre l’originale contratto di fideiussione e di proporre “istanza di verificazione”.

In seguito, ovvero nella seconda memoria istruttoria, Ifis “proponeva istanza di verificazione facendo effettivamente riferimento, per mero lapsus calami, al contratto di leasing anziché a quello di fideiussione”: sarebbe stato evidentemente un refuso, e il giudice d’appello non avrebbe dovuto vagliare l’istanza di verificazione “solo alla luce del mero tenore letterale”, dovendo invece tenere conto “anche della natura delle vicende rappresentate”, e in sostanza del “complessivo comportamento processuale” (qui si invocano, tra l’altro, S.U. 2041/2007 - per cui l’interpretazione della domanda, al di là delle espressioni letterali, deve coglierne il contenuto sostanziale - e le conformi Cass. 8107/2006, Cass. 18653/2004 e S.U. 10840/2003), applicando nell’interpretazione degli atti processuali il principio di conservazione di cui all’articolo 1367 c.c. Comunque, all’udienza di discussione dei mezzi istruttori l’attuale ricorrente, “a scioglimento della riserva assunta con il proprio atto costitutivo, rinnovava l’istanza di verificazione già formulata in comparsa di costituzione e risposta”.

Pertanto l’istanza di verificazione (che non richiede formule particolari) era stata tempestivamente avanzata “prima della decisione sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c. (formulazione ante riforma c.d. ‘Cartabia’)”. 2.2 Ovviamente non si può attribuire alcuna incidenza a quanto affermato nella comparsa di risposta, perché si trattava di una mera riserva, non costituendo quindi l’esercizio di alcunché. Quanto poi all’istanza di verificazione nella seconda memoria, era tempestiva, ma la stessa ricorrente riconosce che si riferiva al contratto di leasing, ed è insufficiente sostenere che fu un lapsus, anche perché Ifis avrebbe dovuto immediatamente segnalarlo nella difesa successiva, cioè nella terza memoria.

Invece Ifis - ammette essa stessa - lo chiedeva con riferimento esatto solo all’udienza di discussione dei mezzi istruttori (rectius: delle già presentate istanze istruttorie): dal verbale riportato (ricorso, pagina 13) emerge che il giudice istruttore aveva effettivamente fissato una udienza attinente alle istanze istruttorie. L’istanza di verificazione è stata dunque tardiva (per di più la ricorrente dichiara che era stata una rinnovazione dell’istanza avanzata nella comparsa di risposta, ove, come già si è visto, l’istanza non c’era).

L’asserto che il Tribunale avrebbe dovuto intenderla istanza di verifica tardiva “recuperata” è inaccettabile: si è dinanzi alla decadenza processuale, non superabile per lapsus calami, bensì ex articolo 153 cpv. c.p.c., fattispecie qui non ricorrente sicché tale norma non è stata applicata né invocata. La doglianza, in conclusione, non gode di alcuna fondatezza.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c. 3.1 In entrambi i gradi l’attuale ricorrente avrebbe evidenziato “alcuni fatti che … avrebbero dovuto condurre a rendere predetto disconoscimento come inammissibile”, e che nel motivo si illustrano (ricorso, pagine 15 ss.). 3.2 Si tratta di un vero e proprio motivo per gravame d’appello, visto il contenuto direttamente fattuale. Costituisce, per di più, una censura comunque irrilevante, perché, se non avviene verificazione, vale il disconoscimento, e questo ha avuto per oggetto proprio la fideiussione.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a sese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterior